{"id":7944,"date":"2021-03-18T12:52:07","date_gmt":"2021-03-18T11:52:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gruppolercari.com\/?p=7944"},"modified":"2021-03-23T11:03:32","modified_gmt":"2021-03-23T10:03:32","slug":"linterruzione-di-esercizio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gruppolercari.com\/en\/news-dal-gruppo-lercari\/linterruzione-di-esercizio\/","title":{"rendered":"Danni da interruzione di esercizio: cenni storici, evoluzione  &#038; approfondimenti"},"content":{"rendered":"\n<h2><strong> INTRODUZIONE<\/strong><\/h2>\n<p>Nella<span style=\"font-size: inherit;\">\u00a0maggioranza dei casi in cui si verifichi un danno materiale che coinvolga un&#8217;attivit\u00e0 produttiva, industriale o commerciale, la propriet\u00e0 che abbia stipulato una polizza di assicurazione potr\u00e0 ottenere, date certe condizioni, un indennizzo con il quale provvedere al ripristino dei beni danneggiati.<\/span><\/p>\n<p>Tuttavia, durante l&#8217;arco di tempo necessario alla riparazione o al rimpiazzo, il risultato economico dell&#8217;attivit\u00e0 colpita dall&#8217;evento avr\u00e0 subito conseguenze ulteriori, pi\u00f9 o meno gravi.<\/p>\n<p>La caduta, totale o parziale, dei ricavi combinata con il permanere delle spese insopprimibili, contribuiranno a determinare una perdita o una riduzione dell&#8217;utile che sarebbe stato conseguito in assenza di sinistro.<\/p>\n<p>Proprio per offrire rimedio a situazioni di questo tipo, fu concepita l&#8217;assicurazione contro i danni d&#8217;interruzione di esercizio ed, attraverso un lungo processo di evoluzione tuttora in atto, portata allo stato di avanzamento proprio dei nostri giorni.<\/p>\n<p>Le situazioni concrete riconducibili all&#8217;ipotesi di cui sopra variano grandemente a seconda della natura e complessit\u00e0 delle singole fattispecie di sinistro nonch\u00e9 dei contenuti del rischio assicurato.<\/p>\n<p>Tuttavia non sar\u00e0\u00a0 inutile ricorrere ad un esempio elementare che riproduca i meccanismi propri di questa forma assicurativa.<\/p>\n<p>Immaginiamo di esaminare la situazione economica, relativa all&#8217;anno precedente, di un&#8217;attivit\u00e0 semplice riassumibile nei termini seguenti:<\/p>\n<p><u>DARE<\/u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>AVERE<\/u><\/p>\n<p><u>Rimanenze iniziali<\/u> \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>Giro d&#8217;affari<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0\u00a0 850.000\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Lit. 5.000.000<\/p>\n<p><u>Acquisti<\/u> \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>Rimanenze finali<\/u><\/p>\n<p>Lit. 3.000.000\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Lit.\u00a0\u00a0\u00a0 850.000<\/p>\n<p><u>Profitto lordo<\/u><\/p>\n<p>Lit. 2.000.000<\/p>\n<p><\/p>\n<p><u>DARE<\/u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>AVERE<\/u><\/p>\n<p><u>Stipendi <\/u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>Profitto lordo<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0\u00a0 650.000\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Lit. 2.000.000<\/p>\n<p><u>Affitti<\/u>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0\u00a0 250.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n<p><u>Utenze<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 80.000<\/p>\n<p><u>Tasse e canoni<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 95.000<\/p>\n<p><u>Assicurazioni<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 20.000<\/p>\n<p><u>Revisori conti<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 25.000<\/p>\n<p><u>Telefoniche e postali<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 35.000<\/p>\n<p><u>Pubblicit\u00e0<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 30.000<\/p>\n<p><u>Utile netto <\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0\u00a0 800.000<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>Lit. 2.000.000\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Lit. 2.000.000<\/p>\n<p>Il 1\u00b0 di Marzo si verifica un danno materiale la cui riparazione richiede un periodo di sei mesi durante il quale l&#8217;attivit\u00e0 continua in un&#8217;ubicazione d&#8217;emergenza affittata allo scopo.<\/p>\n<p>Essa, tuttavia, non consente di sopperire in pieno alle esigenze aziendali con conseguente riduzione del giro d&#8217;affari.<\/p>\n<p>Al termine dell&#8217;esercizio finanziario si registrano i seguenti risultati:<\/p>\n<p><u>DARE<\/u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>AVERE<\/u><\/p>\n<p><u>Rimanenze iniziali<\/u>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <u>Giro d&#8217;affari<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0\u00a0 850.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lit. 2.500.000<\/p>\n<p><u>Acquisti <\/u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>Rimanenze finali<\/u><\/p>\n<p>Lit. 1.500.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lit.\u00a0\u00a0\u00a0 850.000<\/p>\n<p><u>Profitto lordo<\/u><\/p>\n<p>Lit. 1.000.000<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>Lit. 3.350.000\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lit. 3.350.000<\/p>\n<p><\/p>\n<p><u>Stipendi<\/u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>Profitto lordo<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0 650.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lit. 1.000.000<\/p>\n<p><u>Affitti<\/u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>Perdita netta<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0 250.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lit.\u00a0\u00a0\u00a0 450.000<\/p>\n<p><u>Altri costi fissi<\/u><\/p>\n<p>(come sopra)<\/p>\n<p><u>Affitto di sede temporanea<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0 250.000<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>Lit. 1.450.000\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Lit. 1.450.000<\/p>\n<p>A seguito dell&#8217;evento dannoso, l&#8217;utile d&#8217;esercizio atteso di Lit. 800.000\u00a0 non viene conseguito; al contrario si registra una perdita finale di Lit. 450.000.<\/p>\n<p>Questa perdita, sommata all&#8217;utile netto ipoteticamente conseguibile nell&#8217;anno successivo per Lit. 800.000, determiner\u00e0 un risultato di sole Lit. 350.000 per i due anni.<\/p>\n<p>E&#8217; facile notare che, in conseguenza di un sinistro il cui ripristino ha richiesto solo sei mesi, l&#8217;utile di esercizio si \u00e8 azzerato per ben diciotto mesi dalla data dell&#8217;evento dannoso.<\/p>\n<p>Nell&#8217;esempio proposto, gli acquisti per Lit. 3.000.000 hanno generato vendite per\u00a0 Lit. 5.000.000, vale a dire che il 60% del giro di affari riguarda costi variabili mentre il 40% copre le spese fisse e produce l&#8217;utile netto di esercizio.<\/p>\n<p>In conseguenza del sinistro, le vendite si riducono della met\u00e0, ossia a Lit. 2.500.000, e gli acquisti calano proporzionalmente; tuttavia le spese insopprimibili continuano a gravare sull&#8217;attivit\u00e0 producendo la perdita netta finale di cui sopra.<\/p>\n<p>Qualora fosse stata in corso una polizza &#8220;interruzione d&#8217;esercizio&#8221; per un capitale sufficiente, l&#8217;Assicurato avrebbe ricevuto il 40% di Lit. 2.500.000 per perdita di profitto lordo oltre Lit. 250.000 in tema di maggiori costi, vale a dire un indennizzo complessivo di Lit. 1.250.000.<\/p>\n<p>L&#8217;inclusione di questa voce nel conto economico rivela il pieno ristoro del danno subito, come se l&#8217;evento dannoso non si fosse verificato:<\/p>\n<p><u>Spese fisse <\/u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>Profitto lordo<\/u><\/p>\n<p>Invariate\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lit. 1.000.000<\/p>\n<p><u>Affitto ubicazione temporanea<\/u> \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<u>Indennizzo<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0 250.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lit. 1.250.000<\/p>\n<p><u>Utile netto<\/u><\/p>\n<p>Lit.\u00a0\u00a0 800.000<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>Lit. 2.250.000\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Lit. 2.250.000<\/p>\n<h2><strong><\/strong><strong>LINEAMENTI STORICI DELL&#8217;ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI D&#8217;INTERRUZIONE D&#8217;ESERCIZIO<\/strong><\/h2>\n<p>Il processo di elaborazione che condusse alle forme pi\u00f9 evolute di coperture contro i danni da interruzione d&#8217;esercizio, sostanzialmente secondo lo schema illustrato nell&#8217;introduzione, inizi\u00f2 intorno alla met\u00e0 del secolo XVIII in concomitanza con la cosiddetta &#8220;rivoluzione industriale&#8221;, resa possibile dalla meccanizzazione dei processi produttivi. Si comincia ad avvertire, soprattutto negli ambienti industriali, l&#8217;insufficienza della sola garanzia contro i danni materiali e, pur in presenza di una documentazione frammentaria, abbiamo notizia di una Compagnia inglese, la &#8220;Minerva International&#8221;, che, per la prima volta, emette un contratto assicurativo che contiene un elemento di garanzia indiretta. Procedendo nel tempo, rileviamo che, nel 1817, la &#8220;Cassa Generale Incendio&#8221; di Amburgo prestava assicurazione contro la perdita di pigioni maggiorando del 10% l&#8217;indennizzo dovuto per danni da incendio. Nel 1821 la &#8220;Beacon Insurance of England&#8221; offriva una garanzia specifica contro la perdita dei redditi di lavoro conseguente ad incendio. In Francia assistiamo, nel 1857, alla nascita di un particolare contratto assicurativo, detto di &#8220;chomage&#8221;, che significa, appunto, inattivit\u00e0 forzata, arresto.<\/p>\n<p>Questa forma, che noi chiamiamo &#8220;a percentuale&#8221;, integra una fattispecie di &#8220;valued policy&#8221;, vale a dire una polizza che prevede l&#8217;indennizzo del danno indiretto senza che il reale pregiudizio subito debba essere provato e documentato. La medesima struttura contrattuale venne adottata\u00a0 da altre Compagnie nel Regno Unito, quali la &#8220;Excess Fire Policy Insurance&#8221;, con la dizione &#8220;percentage of fire loss&#8221; utilizzata nel mercato Lloyd&#8217;s\u00a0 con il termine di &#8220;pay as paid&#8221;. Negli Stati Uniti d&#8217;America un agente della &#8220;Boston Insurance Co.&#8221;, Mr. Dalton, si preoccup\u00f2 di elaborare una copertura &#8220;ad hoc&#8221; contro i danni da interruzione d&#8217;esercizio per una sua importante Cliente, la &#8220;Newton Mills&#8221;. Tale polizza assunse, per la prima volta, la denominazione di &#8220;Use and Occupancy&#8221; e prevedeva\u00a0 un indennizzo giornaliero per l&#8217;interruzione sofferta a seguito d&#8217;incendio contenendo, come elemento di novit\u00e0, un meccanismo che consentiva di avvicinarsi al pregiudizio effettivamente sofferto. Bisogna tuttavia giungere alla fine del secolo per constatare un grado di evoluzione tale da rivelare i tratti distintivi della moderna polizza contro l&#8217;interruzione d&#8217;esercizio. Nel 1899, utilizzando principi contabili avanzati, il &#8220;broker&#8221; scozzese Ludovic Mac Lellan Man costru\u00ec un testo di polizza che aveva come oggetto la perdita finanziaria subita in conseguenza di un danno materiale assicurato nel corso di un periodo stabilito. La perdita veniva calcolata sulla base della riduzione del fatturato o della produzione risultante dalle scritture contabili. Da principio il mercato assicurativo britannico avvers\u00f2 fortemente questa garanzia innovativa soprattutto per ragioni attinenti gli aspetti morali del rischio.<\/p>\n<p>Si temeva che la possibilit\u00e0 di recuperare il danno indiretto ingenerasse una minor cura nella gestione degli impianti e, in determinati casi, esagerazioni dolose del danno medesimo.<\/p>\n<p>Col tempo e l&#8217;esperienza acquisita, tali pregiudizi vennero superati e si affermarono taluni principi fondamentali:<\/p>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>la delimitazione dell&#8217;oggetto stesso della garanzia (utile + spese correnti);<\/li>\n<li>il riconoscimento dell&#8217;individualit\u00e0 e specificit\u00e0 del rischio d&#8217;interruzione con la conseguente necessit\u00e0 di elaborare coperture adeguate alle esigenze proprie degli operatori;<\/li>\n<li>l&#8217;importanza della diffusione delle coperture e dell&#8217;allargamento della base di premio per evitare situazioni di antiselezione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il mercato tedesco partecip\u00f2 attivamente a questo processo di elaborazione mediante sperimentazioni condotte sulla falsariga di quanto avvenuto negli altri paesi ad economia avanzata.<\/p>\n<p>Negli anni settanta fu istituita, in Germania, una commissione speciale per l&#8217;interruzione d&#8217;esercizio che aveva il compito di adattare la garanzia ai\u00a0 grandi rischi e di sviluppare tariffe su base attuariale.<\/p>\n<h2><strong>CENNI SULL&#8217;EVOLUZIONE DEL RAMO IN ALCUNI PAESI DELL&#8217;EUROPA CONTINENTALE<\/strong><\/h2>\n<p>Prima di fissare la nostra attenzione sulle vicende relative ai paesi Anglo Sassoni, ove l&#8217;elaborazione delle tematiche relative all&#8217;assicurazione contro l&#8217;interruzione d&#8217;esercizio ha avuto importanza decisiva, consideriamo, per sommi capi, quanto accaduto in alcuni paesi dell&#8217;Europa Continentale in tema di evoluzione del ramo e di pratiche correnti.<\/p>\n<p><strong><em>GERMANIA<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Il 14 Marzo 1911 l&#8217;ufficio di vigilanza approv\u00f2 una prima versione delle &#8220;condizioni generali di assicurazione&#8221;\u00a0 contro i danni d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio a seguito di incendio, fulmine, esplosione.<\/p>\n<p>Nell&#8217;immediato dopoguerra gli organi tecnici tedeschi sottolineano l&#8217;esigenza di favorire lo sviluppo del ramo allo scopo di raggiungere l&#8217;indispensabile compensazione dei rischi.<\/p>\n<p>Con lo sviluppo economico e politico della Repubblica Federale, il ramo &#8220;interruzione d&#8217;esercizio&#8221; divent\u00f2 autonomo con nuove condizioni e proprie metodiche di tariffazione.<\/p>\n<p>Nel 1956 fu introdotta una polizza particolarmente studiata per le imprese medio-piccole mentre, negli anni &#8217;70, gli assicuratori tedeschi costituirono una commissione speciale con il compito di valutare l&#8217;assicurabilit\u00e0 di taluni aspetti del rischio d&#8217;interruzione (es. perdite di mercato) che avevano trovato accoglimento nei mercati anglosassoni.<\/p>\n<p>L&#8217;evoluzione delle garanzie &#8220;danni indiretti&#8221; nella Germania Federale segue il vigoroso sviluppo economico e tecnologico tanto che, nel 1965, la commissione speciale nota come talune forme di interruzione d&#8217;esercizio non possono considerarsi assicurabili in quanto proprie della componente imprenditoriale di rischio cui debbono corrispondere riserve di bilancio.<\/p>\n<p>Con l&#8217;introduzione della normativa europea in tema di libert\u00e0 di prestazione di servizi, il grado di interconnessione e permeabilit\u00e0 dei diversi mercati nazionali ha prodotto una forte accelerazione dei processi di armonizzazione delle condizioni normative ed economiche dell&#8217;assicurazione contro i danni d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio.<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><strong><em>FRANCIA<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Come accennato precedentemente, la prima forma di copertura &#8220;danni indiretti <strong>(&#8220;chomage&#8221;)<\/strong> risale al 1857. Esempio di <strong>&#8220;valued policy&#8221;,<\/strong> essa risarciva la stessa percentuale della somma assicurata per i danni indiretti che era stata pagata precedentemente in base alla normale polizza incendio. Verso la met\u00e0 degli anni &#8217;30 nella letteratura assicurativa francese venne espresso l&#8217;auspicio che tale forma di garanzia, gi\u00e0 comunemente prestata nei paesi anglosassoni, potesse affermarsi anche in Francia. Fino all&#8217;inizio degli anni &#8217;60, tuttavia, il ramo rimaneva relativamente poco conosciuto tanto che l&#8217;associazione francese A.P.S.A.I.R.D. (Assemblee Pleniere des Societes\u00a0 d&#8217;Assurance contre l&#8217;Incendie et les Risques Divers) svilupp\u00f2 una polizza &#8220;standard&#8221; denominata &#8220;police collective d&#8217;assurance des partes d&#8217;exploitation (benefice net et frais generaux) apres incendie&#8221;. Questa polizza prevedeva il calcolo della somma assicurata secondo il &#8220;metodo addizionale&#8221;. In Francia gli assicuratori furono agevolati dalla standardizzazione del bilancio delle imprese (&#8220;plan comptable&#8221;) introdotta con decreto 4 Aprile 1946, modificato nel 1957 e reso obbligatorio con decreto fiscale del 23 Ottobre 1965.<\/p>\n<p>In conseguenza di ci\u00f2, il metodo addizionale fu mantenuto fino al 1985. A partire dall&#8217;11 Giugno 1985 venne introdotta una nuova polizza, basata sul piano contabile riveduto del 1\u00b0 Gennaio 1984, che, per la prima volta, adottava il metodo &#8220;per differenza&#8221; per il calcolo della somma assicurata. I dati di diffusione indicano, per il 1972, un monte premi inferiore al 10% del portafoglio incendio-industriale mentre, alla data di introduzione del nuovo testo del 1985, soltanto il 10% delle aziende industriali avevano in corso una polizza &#8220;interruzione d&#8217;esercizio&#8221;.<\/p>\n<p>Nel 1987 la percentuale era salita al 12%.<\/p>\n<p><strong><em>PAESI BASSI<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>L&#8217;assicurazione contro i danni d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio viene praticata attivamente dalla met\u00e0 del secolo scorso (la prima compagnia specializzata fu fondata nel 1891).<\/p>\n<p>Nel settore industriale la percentuale di contratti ha raggiunto il 30\/40% di quelli emessi a fronte delle relative garanzie incendio. Il 14 Luglio 1965 entr\u00f2 in vigore una Convenzione fra assicuratori, modificata nel 1971 e nel 1976, per tener conto dei mutamenti intervenuti ed elaborare utili strumenti assuntivi.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong><em>SVIZZERA<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La prima elaborazione ufficiale del concetto di assicurazione contro l&#8217;interruzione d&#8217;esercizio a seguito d&#8217;incendio risale al 1958.<\/p>\n<p>Essa prevedeva tre forme di garanzia:<\/p>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>per categorie di costi fissi<\/li>\n<li>con indennizzo massimo percentuale<\/li>\n<li>sull&#8217;utile lordo attuariale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>A partire dal 1\u00b0 Gennaio 1987, le tre forme sono state conglobate in un unico sistema che riflette la prassi corrente del mercato internazionale. Il mercato svizzero \u00e8 stato particolarmente attivo nelle ricerche finalizzate alla costruzione di un metodo di tariffazione originale che tenga conto di numerosi fattori di rischio quali l&#8217;attivit\u00e0 principale dell&#8217;impresa, l&#8217;utile lordo attuariale ed il limite percentuale di garanzia.<\/p>\n<p><strong><em>BELGIO<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>L&#8217;impostazione generale del mercato tiene conto dei modelli britannici, francesi ed olandesi con l&#8217;adozione, dalla met\u00e0 degli anni &#8217;70, del metodo &#8220;per differenza&#8221;.<\/p>\n<p>La vecchia forma di derivazione francese, &#8220;chomage&#8221;, persiste in talune categorie di rischi semplici:<\/p>\n<p>&#8211; chomage commercial<\/p>\n<p>&#8211; chomage immobilier<\/p>\n<p>&#8211; chomage professionel<\/p>\n<p>Secondo i dati forniti dalla rivista &#8220;Le Moniteur d&#8217;Assurance&#8221;, nel 1991 meno del 30% delle imprese belghe erano in possesso di una garanzia &#8220;interruzione d&#8217;esercizio&#8221;, una percentuale inferiore a quella registrata in Gran Bretagna, Olanda e Germania.<\/p>\n<p><strong><em>AUSTRIA<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>L&#8217;evoluzione del ramo segue le vicende proprie del mercato tedesco e presenta un elevato livello di diffusione. Le condizioni generali di assicurazione sono state approvate con delibera del Ministero delle Finanze in data 14 Maggio 1990, sostituendo quelle in vigore dal 1970.<\/p>\n<p><strong><em><u>REGNO UNITO E U.S.A.<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Nei capitoli precedenti abbiamo seguito le fasi di sviluppo storico dell&#8217;assicurazione contro i danni d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio in questi due paesi notando come, gi\u00e0 dalla fine del secolo XIX, la struttura del contratto presentasse tratti assai avanzati di elaborazione.<\/p>\n<p>In particolare, per quanto attiene la copertura nella forma &#8220;<strong>Loss of Profits&#8221;,<\/strong> dobbiamo notare che il suo carattere innovativo e la capacit\u00e0 di adattarsi alle pi\u00f9 diverse situazioni di rischio, ne hanno fatto il testo di gran lunga pi\u00f9 studiato e di pi\u00f9 generale applicazione nel mercato internazionale. Gi\u00e0 negli anni &#8217;50 l&#8217;architettura della polizza aveva raggiunto la sua configurazione definitiva e risale allo stesso periodo la prassi diffusa di utilizzare il &#8220;metodo per differenza&#8221; ai fini del calcolo della somma assicurata. La lunga storia di utilizzazione sul campo di questo strumento ha prodotto una serie di decisioni giurisprudenziali e numerosi studi, taluni assai pregevoli, che offrono utilissimo materiale conoscitivo ed interpretativo agli operatori di mercato nonch\u00e9 ai cultori della materia in sede accademica. L&#8217;importanza di questo testo \u00e8 fondamentale anche nei riflessi che esso ha prodotto nei vari mercati nazionali ed, in particolare, in quello italiano che, con la polizza del 1984 (testo ANIA), ha recepito lo schema di &#8220;Loss of Profits&#8221; il quale, nonostante sviluppi successivi di cui parleremo in seguito, rimane quello di pi\u00f9 generale applicazione e comprensione. Partendo da queste premesse, abbiamo ritenuto di porre al centro delle nostre conversazioni sul tema assegnatoci,\u00a0 l&#8217;analisi della polizza inglese di LOP per comprenderne meglio i contenuti, i meccanismi applicativi ed anche taluni aspetti attinenti la specifica attivit\u00e0 peritale. Va subito notato che i criteri interpretativi del testo di polizza LOP valgono, salvo marginali differenze, anche per la polizza italiana del 1984 e costituiscono riferimenti costanti ed indispensabili in tutte le situazioni specifiche di rischio sia sotto un profilo orientativo generale sia in ordine alla migliore soluzione di problemi specifici cui, di norma, si perviene con riferimento a tali criteri. Nello svolgere il lavoro di analisi abbiamo seguito uno schema proprio della letteratura anglosassone mettendo in primo piano definizioni e concetti generali come premessa per affrontare le singole fattispecie che si presentano nel corso della pratica quotidiana. Terminata l&#8217;analisi del testo di polizza inglese, rivolgeremo la nostra attenzione alla forma americana di <strong>&#8220;gross earnings<\/strong>&#8221; di cui metteremo in evidenza le differenze fondamentali attraverso una breve analisi comparativa.<\/p>\n<p><strong><em><u>LA POLIZZA INGLESE DI \u201cLOSS OF PROFITS<\/u>\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li><strong><u>Contenuti e definizioni<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>PERDITA\u00a0 PROFITTO LORDO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;indennizzo dovuto riguarda la perdita di profitto lordo conseguente a:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0 riduzione del giro d&#8217;affari<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0 aumento dei costi di lavorazione<\/p>\n<p>Va notato che l&#8217;importo risarcibile per queste due voci va calcolato secondo la formula contenuta in polizza, fermo restando il principio indennitario secondo il quale l&#8217;Assicurato non potr\u00e0 comunque ricevere somma maggiore del pregiudizio effettivamente subito. Tutto questo \u00e8 racchiuso nell&#8217;espressione &#8220;l&#8217;importo ottenuto applicando la percentuale di profitto lordo all&#8217;ammontare del giro d&#8217;affari che, durante il periodo d&#8217;indennizzo, risulter\u00e0, in conseguenza del danno, ridotto rispetto all&#8217;ammontare del giro d&#8217;affari standard&#8221;. Ciascuna di queste espressioni richiede una pi\u00f9 precisa definizione.<\/p>\n<p><strong><em>GIRO D&#8217;AFFARI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Si definisce nel modo seguente: &#8220;le somme pagate o pagabili dall&#8217;Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi prestati durante l&#8217;attivit\u00e0 nel luogo indicato in polizza&#8221;. Questa dicitura, assai ampia, consente di ricomprendere ogni tipo di attivit\u00e0 sia industriale sia commerciale.\u00a0 Essa permette inoltre di includere transazioni a credito quali &#8220;somme pagate o pagabili&#8221; e tiene conto delle pratiche contabili prevalenti riferendosi a &#8220;beni venduti e consegnati&#8221;.\u00a0 Pertanto non rientreranno di norma nel giro d&#8217;affari ordini o vendite a termine, richiedendosi che i beni siano stati effettivamente prodotti e fatturati ed i servizi prestati. Particolari problemi possono sorgere nel caso in cui una parte rilevante o anche l&#8217;intero fatturato siano costituiti da vendite rateali finanziate dallo stesso venditore.\u00a0 Nella pratica si incontrano soluzioni contabili difformi; tuttavia la prassi prevalente \u00e8 quella di non tener conto del credito per merci vendute nell&#8217;esercizio al di l\u00e0 di quanto effettivamente incassato nell&#8217;anno finanziario di competenza o, in alternativa, dello stesso importo maggiorato di una percentuale fissa.<\/p>\n<p><strong><em>PERCENTUALE\u00a0 PROFITTO LORDO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Si definisce come &#8220;la percentuale di profitto lordo conseguita sul giro d&#8217;affari durante l&#8217;anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro&#8221;.\u00a0 Va notato che questa definizione assume quale riferimento il risultato dell&#8217;esercizio pi\u00f9 vicino alla data del sinistro, allo scopo di ottenere il dato pi\u00f9 aggiornato ed attendibile di quanto sarebbe stato il rapporto profitto lordo\/fatturato durante il periodo successivo al sinistro. Tuttavia il margine di utile lordo pu\u00f2 essere influenzato da mutamenti verificatisi, prima o dopo il sinistro, nelle condizioni commerciali, prezzi delle materie prime, salari, tassi finanziari, ecc.. Tutte queste variabili vengono assunte come fattori determinanti nel calcolo dell&#8217;indennizzo, mediante l&#8217;adozione di una clausola che rende possibili gli opportuni aggiustamenti. Un altro elemento suscettibile di variare la percentuale di profitto lordo in talune attivit\u00e0 \u00e9 rappresentato dalle transazioni a termine di merci <strong>(&#8220;futures&#8221;<\/strong>) con carattere speculativo<strong>.\u00a0 <\/strong>Perdite o profitti derivanti da operazioni speculative non devono essere considerati ai fini della copertura assicurativa in quanto indipendenti dal normale corso dell&#8217;attivit\u00e0 produttiva.<\/p>\n<p><strong><em>PERCENTUALE\u00a0 PROFITTO LORDO &#8211; VENDITE RATEALI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Analogamente a quanto rilevato in ordine alla corretta determinazione del giro d&#8217;affari, non si dovr\u00e0 tenere conto dei ricavi che si riferiscono a vendite effettuate in esercizi precedenti e quindi applicare alla somma cos\u00ec calcolata la percentuale di profitto lordo di competenza.<\/p>\n<p><strong><em>PERIODO\u00a0 INDENNIZZO E PERIODO\u00a0 INDENNIZZO MASSIMO<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong>Il periodo di indennizzo si definisce come il &#8220;periodo che inizia al momento del sinistro e termina non pi\u00f9 tardi della scadenza del periodo di indennizzo massimo, durante il quale l&#8217;attivit\u00e0 assicurata subisce gli effetti conseguenti al sinistro&#8221;. Il periodo di indennizzo massimo viene specificatamente indicato in polizza precisando il numero dei mesi pattuiti fra Assicuratore ed Assicurato.\u00a0 E&#8217; utile ricordare che questo metodo non viene adottato nelle forme americane di &#8220;business interruption&#8221; ove si fa semplicemente riferimento al tempo ragionevolmente necessario per riparare o rimpiazzare le propriet\u00e0 danneggiate.<\/p>\n<p><strong><em>GIRO D&#8217;AFFARI\u00a0 RIFERIMENTO (&#8220;STANDARD&#8221;)<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 quello che si assume come confronto per determinare la riduzione del giro d&#8217;affari conseguente al sinistro e si definisce come &#8220;il giro d&#8217;affari durante il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data del sinistro e che corrisponde al periodo di indennizzo&#8221;, vale a dire al periodo di interruzione entro il periodo di indennizzo massimo pattuito. Questo metodo di comparare lo stesso periodo di calendario nei 12 mesi precedenti la data del sinistro consente di tenere conto di eventuali fluttuazioni stagionali ed inoltre utilizza i dati pi\u00f9 aggiornati allo scopo di determinare, con la massima precisione possibile, l&#8217;ordine di grandezza del pregiudizio subito. La definizione di giro d&#8217;affari di riferimento risulta ulteriormente qualificata dal contenuto della clausola <strong>&#8220;aggiustamenti<\/strong>&#8221; che permette di considerare particolari circostanze influenzanti l&#8217;attivit\u00e0 assicurata prima e dopo il sinistro,<\/p>\n<p><strong><em>IN CONSEGUENZA DEL DANNO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La riduzione del giro d&#8217;affari considerata rilevante, ai fini della copertura assicurativa, \u00e8 quella determinatasi in conseguenza del danno. Pertanto, se tale riduzione dipende, in tutto od in parte, da cause non connesse al danno medesimo, o che avrebbero comunque interessato l&#8217;attivit\u00e0 assicurata, bisogner\u00e0 procedere ad un aggiustamento della cifra del giro d&#8217;affari di riferimento in modo da riflettere, con la massima precisione possibile, il solo pregiudizio conseguente al danno. Ad esempio, se durante il periodo in cui il fatturato aziendale \u00e8 parzialmente ridotto in conseguenza del danno si determina un&#8217;ulteriore riduzione causata da scioperi che impediscono la normale fornitura di materie prime, tale ulteriore riduzione non dovr\u00e0 essere computata ai fini del risarcimento.\u00a0 Si tratta infatti di una perdita che sarebbe stata comunque subita anche in assenza di sinistro. Nella pratica si pu\u00f2 verificare anche il caso opposto: uno sciopero potrebbe aver causato una riduzione del giro d&#8217;affari di riferimento durante i 12 mesi precedenti la data del sinistro.\u00a0 In entrambi i casi la clausola &#8220;aggiustamenti&#8221; consente di determinare correttamente la perdita risarcibile modificando, nella misura appropriata, la cifra del giro d&#8217;affari di riferimento.<\/p>\n<p><strong><em>RITARDI NELLA RIPRESA DELL\u2019 ATTIVITA\u2019: CAUSE ESTRANEE , CAUSA PRIMA<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Occorre tracciare una demarcazione fra circostanze che avrebbero influenzato l&#8217;andamento aziendale anche in assenza di sinistro e circostanze che, invece, producono un prolungamento del periodo di indennizzo. Uno sciopero nell&#8217;industria pu\u00f2 ritardare la riparazione od il rimpiazzo di macchinario rilevante per la produzione.\u00a0 Trattasi di una <strong>circostanza da considerarsi in relazione all&#8217;evento coperto dalla polizza poich\u00e9, in mancanza di tale evento, essa non avrebbe prodotto alcun effetto<\/strong> <strong>sull&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;azienda<\/strong>.\u00a0 Pertanto l&#8217;aggravio che ne consegue \u00e8 risarcibile entro i limiti del periodo massimo d&#8217;indennizzo. Questa impostazione \u00e8 coerente con il principio secondo il quale gli assicuratori invitano a tener conto, ai fini della scelta del periodo di indennizzo massimo, di quei fattori che potrebbero causarne il prolungamento.<\/p>\n<p><strong><em>AUMENTO DEI COSTI\u00a0 LAVORAZIONE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E<strong>&#8216; <\/strong>nell&#8217;interesse dell&#8217;Assicurato che l&#8217;attivit\u00e0 sia ricondotta alla normalit\u00e0 nel pi\u00f9 breve tempo possibile.\u00a0 Il perseguimento di questo obbiettivo pu\u00f2 peraltro comportare spese notevoli per l&#8217;adozione di speciali misure nel corso del periodo di indennizzo. Si tratta di iniziative adottate anche a vantaggio dell&#8217;Assicuratore poich\u00e9 producono una riduzione di quanto sarebbe stato pagato in tema di perdita di profitto lordo. Ne consegue che la garanzia debba prevedere l&#8217;obbligo di indennizzo per tutte &#8220;quelle spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute per il solo scopo di evitare o diminuire la riduzione del giro d&#8217;affari&#8221; che altrimenti si sarebbe determinata.<\/p>\n<p>Nessuna somma specifica viene indicata per questa voce n\u00e9 si rende necessaria alcuna aggiunta alla somma assicurata per il profitto lordo poich\u00e9 si tratta di un&#8217;ipotesi alternativa rispetto a quella prevista dalla copertura sul profitto lordo medesimo. Un&#8217; eccezione a questa regola si incontra quando \u00e8 previsto che le somme spendibili per aumenti dei costi di lavorazione possano eccedere quanto sarebbe risarcibile quale perdita di profitto lordo; in questi casi occorre richiedere un&#8217;estensione specifica per l\u2019ammontare eccedente il risparmio. Le voci di spesa supplementare riguardano una gamma di fattispecie assai ampia: costi di lavoro straordinario di dipendenti dell&#8217;azienda o terzi, costi per effettuare riparazioni provvisorie, costi per l&#8217;installazione temporanea di impianti per la produzione di energia motrice, ecc. Pu\u00f2 essere possibile mantenere una quota parte del giro d&#8217;affari affidando a terzi lavorazioni di componenti o manufatti completi; l&#8217;uso di spazio presso terzi in alternativa a quello reso inutilizzabile dal sinistro \u00e8 pure frequente.\u00a0 Anche il ricorso a massicce campagne pubblicitarie per recuperare la clientela perduta rientra nelle voci di spesa risarcibili a termini della sezione di polizza in esame.<\/p>\n<p><strong><em>NATURA STRAORDINARIA DELLE SPESE SUPPLEMENTARI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nonostante le condizioni di polizza si riferiscano specificatamente ad un &#8220;aumento dei costi di lavorazione&#8221;, cos\u00ec definendo la portata della garanzia, occorre sottolineare che non si intende assicurare un aumento della percentuale dei costi di lavorazione; di conseguenza se, dopo il sinistro, determinati costi non si ridurranno in proporzione alla diminuzione del fatturato, la loro aumentata incidenza determiner\u00e0 una perdita economica per l&#8217;attivit\u00e0 assicurata.\u00a0 In sostanza, non saranno ammissibili a risarcimento quelle spese non incluse nel profitto lordo assicurato che, in seguito alla riduzione del giro d&#8217;affari, provochino una perdita per l&#8217;aumentata incidenza delle medesime sul minor giro d&#8217;affari. Ecco perch\u00e9 questa voce comprende soltanto spese supplementari o, si potrebbe anche dire, anormali rispetto all&#8217;attivit\u00e0 che \u00e8 oggetto della garanzia. Da ci\u00f2 deriva la necessit\u00e0 di considerare con molta attenzione la reale natura di determinate spese afferenti la produzione ai fini del loro inserimento o meno nella cifra del profitto lordo assicurato.<\/p>\n<p><strong><em>LIMITE ECONOMICO Al MAGGIORI COSTI\u00a0 LAVORAZIONE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Sono condizioni per la risarcibilit\u00e0 delle maggiori spese che:<\/p>\n<p>1) siano state sostenute necessariamente e ragionevolmente per il solo scopo di evitare o diminuire la riduzione del giro d&#8217;affari ;<\/p>\n<p>2) il loro ammontare sia inferiore a quello che sarebbe stato risarcibile in tema di perdita di profitto lordo se tali spese non fossero state sostenute.<\/p>\n<p><strong><em>APPLICAZIONE DEL LIMITE ECONOMICO Al MAGGIORI COSTI\u00a0 LAVORAZIONE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Non sempre viene prestata sufficiente attenzione al problema del limite economico applicabile alle spese supplementari ed esiste un&#8217;opinione diffusa secondo la quale tale limite risulterebbe, in pratica, di difficile applicazione in quanto arduo sarebbe determinare con esattezza la riduzione del giro d&#8217;affari in tal modo evitata. Tuttavia vi sono circostanze che producono, per motivi diversi, spese supplementari eccedenti il limite economico e, di conseguenza, una perdita non indennizzabile per l&#8217;Assicurato: se, per esempio, si provvede all&#8217;affitto temporaneo di macchinari, il fatturato cos\u00ec ottenuto \u00e8 facilmente determinabile e, di conseguenza, anche il limite economico per l&#8217;aumento dei costi di lavorazione. Lo stesso si pu\u00f2 dire nel caso in cui si proceda all&#8217;acquisto di merci da un concorrente per la loro rivendita: il ricavo della vendita rappresenta il giro d&#8217;affari salvato e, applicando a questa voce la percentuale di profitto lordo, sar\u00e0 possibile calcolare esattamente il limite economico applicabile alle spese supplementari. Vale infine la pena di ricordare che pi\u00f9 \u00e8 grande la percentuale del monte-salari inclusa nella cifra dell&#8217;utile lordo assicurato, pi\u00f9 alto risulter\u00e0 il limite indennizzabile in tema di maggiori costi di lavorazione.\u00a0 Ci\u00f2 dipende dal fatto che la percentuale di profitto lordo adottata per determinare tale limite risulter\u00e0 tanto maggiore quanto pi\u00f9 la voce relativa a salari sar\u00e0 stata inclusa nella cifra dell&#8217;utile lordo inizialmente assicurata. In talune attivit\u00e0 si considera assolutamente necessario il mantenimento della produzione per quanto alti possano risultare i maggiori costi di lavorazione.\u00a0 In tali casi si rende necessaria una clausola\u00a0 specifica che renda disponibile un massimale sufficiente a garantire che l\u2019Assicurato non incorra nell&#8217;applicazione del limite di economicit\u00e0.<\/p>\n<p><strong><em>ULTERIORI LIMITAZIONI DEI MAGGIORI COSTI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Non va dimenticato che il risarcimento dei maggiori costi di lavorazione \u00e8 limitato a quelli che sono stati sostenuti durante il periodo di indennizzo.\u00a0 Ne consegue che, se il periodo di interruzione causato dal sinistro eccede il periodo di indennizzo massimo, tutti i costi sostenuti successivamente alla scadenza di tale periodo non potranno essere risarciti. Analogamente, se sono state sostenute delle spese supplementari durante il periodo di interruzione che vadano a beneficio del giro d&#8217;affari dopo la scadenza del periodo di indennizzo, pur entro il limite del periodo di indennizzo massimo, il risarcimento dovr\u00e0 essere proporzionalmente ridotto. Va sottolineato, tuttavia, che per &#8220;risultati dell&#8217;attivit\u00e0&#8221; non si intende semplicemente il giro d&#8217;affari.\u00a0 Quest&#8217;ultimo pu\u00f2 essere mantenuto al suo normale livello mediante spese supplementari con conseguente riduzione del risultato netto dell&#8217;attivit\u00e0 assicurata. In tal caso si determina un prolungamento del periodo di indennizzo ed un permanere, entro i limiti del periodo di indennizzo massimo, del diritto dell&#8217;Assicurato al risarcimento dei maggiori costi di lavorazione.<\/p>\n<p><strong><em>RIPARTIZIONE PROPORZIONALE Al COSTI FISSI NON ASSICURATI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Qualora taluni costi fissi non siano assicurati, i maggiori costi di lavorazione risulteranno risarcibili secondo il rapporto esistente fra l&#8217;utile netto pi\u00f9 le spese fisse assicurate e la somma dell&#8217;utile netto pi\u00f9 la totalit\u00e0 delle spese fisse.\u00a0 Si tratta di una condizione\u00a0 equa in quanto le spese supplementari sostenute per evitare o ridurre la perdita di fatturato vanno anche a beneficio di quella quota parte di spese fisse che non sono state incluse nel profitto lordo assicurato.\u00a0 Per procedere alla ripartizione proporzionale si dovranno utilizzare gli stessi dati presi in considerazione per il calcolo della percentuale di profitto lordo, vale a dire quelli dell&#8217;ultimo esercizio finanziario chiuso anteriormente alla data del sinistro. Quando la somma assicurata viene calcolata per differenza, non dovrebbe teoricamente darsi luogo a ripartizione proporzionale dei maggiori costi di lavorazione; pu\u00f2 accadere tuttavia che l&#8217;Assicurato, per scelta deliberata o per errore, abbia incluso tra le spese non assicurabili attinenti la produzione voci che potrebbero invece essere considerate, in tutto od in parte, come costi fissi.<\/p>\n<p><strong><em>NECESSITA\u2019\u00a0 ASSICURAZIONE SUFFICIENTE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Non va trascurata la circostanza che tutte le possibili limitazioni di risarcimento precedentemente considerate si applicano soltanto qualora la somma assicurata risulti insufficiente; deve quindi essere particolarmente sottolineata l&#8217;importanza di una corretta determinazione della somma da assicurare nonch\u00e9 del periodo di indennizzo massimo.<\/p>\n<p><strong><em>RISPARMI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui, durante il periodo di interruzione, si riducano o vengano totalmente a cessare una o pi\u00f9 voci incluse nel profitto lordo assicurato, tali risparmi dovranno essere dedotti dal risarcimento.\u00a0 Se, ad esempio, un edificio od un impianto sono distrutti e non si provvede all&#8217;utilizzo di mezzi alternativi, talune spese fisse collegate ai beni distrutti cesseranno.\u00a0 Qualora non si deducessero tali spese dall&#8217;indennizzo, esso risulterebbe superiore al pregiudizio effettivamente subito.\u00a0 Occorre sottolineare che la deduzione dal risarcimento pu\u00f2 riguardare esclusivamente spese che siano cessate o diminuite in conseguenza del sinistro e non per altre cause.<\/p>\n<p><strong><em>APPLICAZIONE DELLA REGOLA PROPORZIONALE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E&#8217; molto importante che le modalit\u00e0 di applicazione della regola proporzionale siano correttamente intese.\u00a0 Il parametro assunto per accertare l&#8217;eventuale esistenza di sotto-assicurazione non \u00e8 il profitto lordo che si riferisce all&#8217;ultimo esercizio finanziario chiuso anteriormente alla data del sinistro; la clausola relativa recita infatti che &#8220;se la somma assicurata risulta inferiore all&#8217;importo ottenuto applicando la percentuale di profitto lordo al giro d&#8217;affari annuo, l&#8217;indennizzo dovr\u00e0 essere proporzionalmente ridotto&#8221;. Il giro d&#8217;affari annuo \u00e8 definito come &#8220;il giro d&#8217;affari durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro&#8221;, cifra che pu\u00f2 risultare ben diversa da quella del profitto lordo nell&#8217;ultimo esercizio finanziario chiuso.\u00a0 Nel caso in cui il periodo di indennizzo massimo sia superiore a dodici mesi, il giro d&#8217;affari annuo dovr\u00e0 essere proporzionalmente aumentato (es. per un periodo di indennizzo di 24 mesi, si prender\u00e0 <strong>due volte il giro d&#8217;affari annuo e non il giro d&#8217;affari negli ultimi 24 mesi).<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>SOMMA ASSICURATA: STIMA DELL\u2019 ANDAMENTO FUTURO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Al termine dell&#8217;anno finanziario talune aziende ritengono di poter assumere quale somma da assicurare per l&#8217;esercizio successivo la cifra dell&#8217;utile lordo registrata nel corso dell&#8217;ultimo esercizio chiuso.\u00a0 Questa procedura comporta rischi non indifferenti di sottoassicurazione al momento di un eventuale sinistro.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la finalit\u00e0 della garanzia \u00e8 quella di risarcire la perdita di profitti verificatasi dopo il sinistro, ne consegue che si debba tener conto dei dati finanziari pi\u00f9 aggiornati.<\/p>\n<p>Pertanto l&#8217;automatica assunzione del profitto lordo nell&#8217;ultimo esercizio chiuso rischia di risultare gravemente deficitaria in quanto un sinistro pu\u00f2 verificarsi alla fine del periodo di assicurazione e, nel frattempo, l&#8217;attivit\u00e0 assicurata pu\u00f2 aver registrato sensibili incrementi.\u00a0 Bisogna dunque tener conto non solo dell&#8217;andamento tendenziale dell&#8217;attivit\u00e0 ma anche di eventuali piani di ampliamento, apertura di nuovi mercati, particolari campagne pubblicitarie, ecc..<\/p>\n<p>Da ultimo, \u00e8 di vitale importanza non trascurare l&#8217;elemento inflattivo.\u00a0 I dati riferentisi all&#8217;ultimo esercizio chiuso costituiscono soltanto una guida, dovendo invece la somma assicurata rappresentare una proiezione di risultato.<\/p>\n<p>Assunto un periodo di indennizzo massimo di dodici mesi ed una prima revisione della somma assicurata ad un anno di intervallo dalla decorrenza del periodo di assicurazione, tale proiezione dovr\u00e0 spingersi nel futuro per 24 mesi.<\/p>\n<p><strong><em>FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DELL\u2019INDENNIZZO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nella relativa specifica di polizza il significato dei diversi termini adottati viene scandito in modo molto preciso dalle singole definizioni.<\/p>\n<p>Uno studio attento delle medesime consentir\u00e0 di seguire, senza eccessive difficolt\u00e0, la sequenza logica delle varie operazioni da effettuare per il calcolo dell&#8217;indennizzo dovuto.\u00a0 In sintesi si possono distinguere quattro passaggi fondamentali:<\/p>\n<ol>\n<li><strong> <\/strong>determinazione della perdita di giro d&#8217;affari ed applicazione ad essa della percentuale di profitto lordo relativo all&#8217;ultimo anno finanziario prima della data del sinistro;<\/li>\n<li><strong> <\/strong>aggiunta delle somme spese in tema di maggiori costi di lavorazione;<\/li>\n<li><strong> <\/strong>sottrazione dei risparmi effettuati sui costi fissi assicurati;<\/li>\n<li><strong><\/strong> eventuale applicazione della regola proporzionale.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>AGGIUSTAMENTI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;uso corretto di questa clausola \u00e8 determinante per il calcolo dell&#8217;indennizzo.\u00a0 Il suo contenuto viene comunemente espresso nei termini seguenti: &#8220;&#8230;&#8230;&#8230;.. al quale (=ammontare dell&#8217;indennizzo calcolato secondo formula) dovranno essere applicati quegli aggiustamenti che si rendano necessari al fine di riflettere eventuali modifiche nel &#8220;trend&#8221; aziendale, variazioni ed altre circostanze che abbiano influenzato l&#8217;attivit\u00e0 assicurata sia prima sia dopo il sinistro o che avrebbero prodotto effetti qualora il sinistro non si fosse verificato, in modo tale che i dati ottenuti dopo gli aggiustamenti risultino i pi\u00f9 vicini possibile a quelli che si sarebbero determinati nel periodo successivo alla data del sinistro se il medesimo non si fosse verificato&#8221;.<\/p>\n<p>L\u2019ambito di applicazione di questa clausola \u00e8 assai vasto e consente aggiustamenti della percentuale di profitto lordo nonch\u00e9 del giro d&#8217;affari onde sia possibile tenere debito conto di ogni variazione intervenuta.\u00a0 Bisogna tuttavia ricordare che la sua applicazione \u00e8 limitata alle sole tre voci previste in polizza, vale a dire:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0 la percentuale di profitto lordo;<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0 il giro d&#8217;affari annuo;<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0 il giro d&#8217;affari di riferimento.<\/p>\n<p>Ad esempio sar\u00e0 possibile correggere in aumento la percentuale di profitto lordo ma non includere in essa le voci di spesa che gi\u00e0 non fossero ricomprese nella definizione di profitto lordo, poich\u00e9 ci\u00f2 costituirebbe un&#8217;alterazione del concetto stesso di profitto lordo quale assunto in polizza.\u00a0 L\u2019applicazione di questa clausola non \u00e8 discrezionale bens\u00ec, per sua natura, approssimata, nel senso che mira a conseguire un risultato il pi\u00f9 vicino possibile all&#8217;ideale indennitario.<\/p>\n<p><strong><em>IMPORTANZA DELLA CLAUSOLA AGGIUSTAMENTI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019uso di questa clausola ed il ruolo decisivo da essa assunto nella corretta determinazione dell&#8217;indennizzo per interruzione d&#8217;esercizio si sono particolarmente accentuati a partire dagli anni &#8217;70 anche a seguito dell&#8217;insorgere di un processo inflattivo assai vivace che ci ha accompagnato per lungo tempo.\u00a0 Indipendentemente da questo specifico fattore economico, vi sono molti altri elementi che possono assumere rilievo nell&#8217;applicazione della clausola aggiustamenti quali : restrizioni del credito, recessioni in particolari settori economici, crisi nelle relazioni industriali e, per converso, speciali campagne pubblicitarie, acquisizioni di nuovi clienti o sbocchi commerciali, apertura di nuovi mercati, processi di automazione, nazionalizzazione dei processi produttivi.<\/p>\n<p>Un aumento dei prezzi di vendita produrr\u00e0 presumibilmente un automatico aumento del giro d&#8217;affari mentre una riduzione dei prezzi d\u00e0 luogo talvolta, attraverso lo stimolo della domanda, ad un analogo effetto. Cambiamenti nello stile di vita di taluni gruppi sociali, andamento della meteorologia, regime dei brevetti e delle licenze, mutazione della politica fiscale, restrizione dell\u2019 \u201cimport\u201d e norme valutarie introdotte nel proprio od in altri ordinamenti possono produrre effetti marcati sui risultati aziendali. Per tutte queste ragioni \u00e8 spesso necessario procedere all\u2019aggiustamento del giro d&#8217;affari di riferimento in una misura la cui determinazione non sempre risulta semplice ed agevole.\u00a0 In molti casi sar\u00e0 necessario introdurre nel meccanismo di correzione un elemento di compromesso.<\/p>\n<p><strong><em>EFFETTI DELLA CLAUSOLA AGGIUSTAMENTI SULLA REGOLA PROPORZIONALE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Se la clausola \u201caggiustamenti\u201d viene invocata allo scopo di riflettere un &#8220;trend&#8221; in ascesa e, di conseguenza, si ritocca in aumento il giro d&#8217;affari di riferimento, analoga operazione dovr\u00e0, di regola, essere effettuata sul giro d&#8217;affari annuo.\u00a0 Ci\u00f2 consentir\u00e0 di mantenere inalterato il rapporto con la somma assicurata ai fini dell&#8217;applicazione della regola proporzionale. Infatti, il beneficio rappresentato dall&#8217;aumento del giro d&#8217;affari di riferimento risulter\u00e0, in qualche misura, ridotto qualora la somma assicurata dovesse rivelarsi insufficiente in conseguenza dell&#8217;analogo aggiustamento effettuato ai fini dell&#8217;applicazione della regola proporzionale. Il grado di questo minor beneficio dipender\u00e0 anche dall&#8217;importanza relativa delle somme reclamate in tema di perdita di profitto lordo e di aumento dei costi di lavorazione; anche per questi ultimi, infatti, vale la regola proporzionale secondo il principio precedentemente illustrato. Una situazione analoga si determina qualora l&#8217;aggiustamento riguardi la percentuale di profitto lordo; questa misura pu\u00f2 rendersi necessaria per tener conto di un aumento della cifra delle spese fisse pi\u00f9 l&#8217;utile netto a seguito dell&#8217;introduzione di nuovi impianti o processi produttivi di diminuzione dei costi per l&#8217;acquisto di materie prime, di aumenti dei prezzi di vendita, ecc., il cui beneficio si sarebbe avvertito nei mesi successivi al sinistro se questo non si fosse verificato. Lo stesso effetto pu\u00f2 determinarsi nel caso in cui l&#8217;utile netto dell&#8217;esercizio finanziario precedente il sinistro sia stato compresso per causa di una o pi\u00f9 voci di <strong>spesa non ricorrenti e non risarcibili (es. un credito inesigibile).<\/strong> Naturalmente l&#8217;aggiustamento della percentuale di profitto lordo produce un effetto corrispondente ai fini dell&#8217;applicazione della regola proporzionale in quanto una percentuale pi\u00f9 elevata deve essere applicata al giro d&#8217;affari annuo.\u00a0 In linea generale si pu\u00f2 concludere rilevando che l&#8217;operazione dei vari aggiustamenti esaminati produce un pieno beneficio solo a condizione che l\u00e0 somma assicurata risulti sufficiente.<\/p>\n<p><strong><em>APPLICAZIONE INVERSA DELLA CLAUSOLA AGGIUSTAMENTI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E&#8217; bene tenere presente che questa clausola pu\u00f2 essere invocata anche dall&#8217; Assicuratore per il calcolo dell&#8217;indennizzo, mediante riduzione del giro d&#8217;affari di riferimento o della percentuale di profitto lordo quando ne ricorrano i presupposti. Ad esempio, pressioni concorrenziali possono causare un abbassamento dei prezzi durante il periodo di interruzione con un effetto al ribasso sia sul fatturato sia sulla percentuale di profitto lordo (= riduzione\u00a0 del margine di utile).<\/p>\n<p>Analogamente, una recessione generalizzata, condizioni climatiche sfavorevoli, scioperi nell&#8217;industria o nei trasporti sono tipiche cause concorrenti alla riduzione del giro d&#8217;affari e distinte da quelle afferenti il sinistro preso in considerazione. Si tratta quindi di fattori che avrebbero influenzato l&#8217;attivit\u00e0 assicurata indipendentemente dall&#8217;evento dannoso su cui si fonda il diritto al risarcimento e pertanto la loro incidenza non deve essere considerata nel calcolo dell&#8217;indennizzo.<\/p>\n<p><strong><em>FORMULA COMPLETA PER IL CALCOLO DELL\u2019INDENNIZZO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Ritorniamo su questo tema, gi\u00e0 schematizzato in precedenza, per integrarlo con considerazioni svolte nei capitoli precedenti:<\/p>\n<p><strong>1) perdita profitto lordo<\/strong><\/p>\n<p>applicazione della percentuale di profitto lordo (dopo aver effettuato gli aggiustamento necessari) alla riduzione del giro d&#8217;affari (previo aggiustamento del giro d&#8217;affari di riferimento) durante il periodo di indennizzo;<\/p>\n<p><strong>2) aumenti dei costi di lavorazione<\/strong><\/p>\n<p>aggiunta dei costi supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di&#8230;&#8230;&#8230;. (ecc.) dopo che:<\/p>\n<ol>\n<li>a) sia stato proporzionalmente ridotto l&#8217;importo relativo qualora taluni costi fissi non siano stati inclusi nella somma assicurata;<\/li>\n<li>b) sia stato applicato all&#8217;importo relativo il limite di economicit\u00e0;<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>3)\u00a0 risparmi<\/strong><\/p>\n<p>deduzione dall&#8217;importo calcolato come sopra dell&#8217;ammontare dei risparmi effettuati relativamente alle spese incluse nel profitto lordo assicurato;<\/p>\n<p><strong>4)\u00a0 regola proporzionale<\/strong><\/p>\n<p>si applica dopo aver effettuato i necessari aggiustamenti delle voci relative alla percentuale di profitto lordo ed al giro d&#8217;affari annuo, cos\u00ec come previsto al punto 1).<\/p>\n<p><strong><em>CONTINUAZIONE DELL\u2019ATTIVIT\u00c0 IN ALTRA UBICAZIONE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Se, nel corso del periodo di indennizzo, l&#8217;attivit\u00e0 produttiva o quella commerciale continua in un&#8217;ubicazione diversa da quella assicurata, sia dall&#8217;Assicurato stesso sia da terzi per suo conto, il fatturato cos\u00ec conseguito verr\u00e0 computato ai fini della determinazione del giro d&#8217;affari nel periodo d&#8217;indennizzo medesimo. I casi pi\u00f9 comuni sono rappresentati dall&#8217;affitto di locali per uso temporaneo, accordi con aziende dello stesso settore, ecc.. I maggiori costi che ne derivano saranno risarcibili entro i limiti illustrati nei capitoli precedenti.<\/p>\n<p><strong><em>SIGNIFICATO DEL TERMINE &#8220;PROFITTO LORDO&#8221;<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La definizione di questa voce assume particolare rilevanza nel contesto dell&#8217;assicurazione contro i danni da interruzione d&#8217;esercizio secondo la formula che recita: &#8220;la differenza tra l&#8217;ammontare del volume d&#8217;affari aumentato delle rimanenze finali e l&#8217;ammontare delle rimanenze iniziali aumentato delle spese per acquisti di merci (al netto di sconti) e gli altri costi di esercizio non assicurati&#8221;<\/p>\n<p><strong><em>PERDITA NETTA INDUSTRIALE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui l&#8217;attivit\u00e0 non produca un utile netto bens\u00ec una perdita netta, si presenta il problema di stabilire se esistano i presupposti per la stipulazione di una polizza contro l&#8217;interruzione di esercizio.<\/p>\n<p>Qualora l&#8217;andamento sia tale per cui nemmeno una percentuale delle spese fisse risulti coperta dai ricavi dell&#8217;esercizio, non esiste un interesse economico all&#8217;assicurazione.<\/p>\n<p>Se, tuttavia, almeno una parte dei costi fissi sono pagati dal risultato dell&#8217;attivit\u00e0, un eventuale sinistro d&#8217;interruzione peggiorerebbe i risultati aziendali provocando un aumento della perdita netta finale. In questo secondo caso l&#8217;assicurazione non solo \u00e8 proponibile ma pu\u00f2 rivelarsi di importanza ancor pi\u00f9 vitale di quando l&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 in grado di produrre utili. Inoltre, come gi\u00e0 ricordato nei capitoli precedenti, \u00e8 alla futura proiezione di risultato che si deve fare riferimento nel predisporre il rimedio assicurativo. Esaminiamo il problema di come l&#8217;utile lordo da assicurare debba essere calcolato quando il risultato dell&#8217;attivit\u00e0 produca una perdita netta industriale.\u00a0 Qualora si adotti la forma &#8220;per differenza&#8221; non sembrano sussistere particolari difficolt\u00e0 poich\u00e9, sottraendo la somma dei costi variabili dal giro d&#8217;affari, il risultato sar\u00e0 automaticamente depurato dall&#8217;eventuale perdita netta cos\u00ec come, automaticamente, includer\u00e0 l&#8217;utile netto, se conseguito. Nel caso, invece, venga adottata la vecchia forma con elencazione analitica delle voci assicurate, l&#8217;ammontare della perdita netta industriale dovr\u00e0 essere sottratto da quello relativo ai costi fissi assicurati. E\u2019 naturale che l&#8217;Assicurato non debba trovarsi, in conseguenza del risarcimento ottenuto, in una posizione finanziaria pi\u00f9 vantaggiosa di quella che si sarebbe determinata in assenza di assicurazione. Poich\u00e9 i risultati dell&#8217;attivit\u00e0 non erano sufficienti a coprire interamente i costi fissi prima del sinistro, l&#8217;indennizzo dovr\u00e0 essere limitato nella stessa misura. Nella forma &#8220;per differenza&#8221; tutti i proventi di natura finanziaria sono automaticamente esclusi in virt\u00f9 del meccanismo adottato per il calcolo dell&#8217;utile lordo da assicurare. Nella forma analitica, di contro, occorrer\u00e0 aggiungere, ai fini del calcolo della perdita netta industriale, tutte\u00a0 le voci relative a proventi di natura finanziaria che possono determinare differenze, anche sensibili, tra la perdita industriale e quella di esercizio risultante dal conto profitti e perdite.<\/p>\n<p><strong><em>PERDITA INDUSTRIALE E COSTI FISSI NON ASSICURATI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Qualora, per qualsiasi motivo, taluni costi fissi non siano stati inclusi nella cifra dell&#8217;utile lordo assicurato, sarebbe improprio dedurre dall&#8217;utile lordo medesimo l&#8217;intera perdita netta industriale dell&#8217;attivit\u00e0. Tutti i costi fissi, assicurati o non, concorrono alla formazione della perdita e pertanto essa dovr\u00e0 essere dedotta soltanto in proporzione al rapporto esistente fra i costi fissi assicurati ed il totale dei costi fissi gravanti sull&#8217;attivit\u00e0 considerata. Nel caso in cui si adotti la forma &#8220;per differenza&#8221;, ci\u00f2 non avviene in quanto deve presumersi che il totale dei costi fissi sia automaticamente incluso nell&#8217;utile lordo assicurato.<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><strong><em>PERDITA NETTA ED AGGIUSTAMENTI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Vi sono circostanze in cui la perdita industriale \u00e8 una conseguenza di temporanee recessioni, mutamenti di mercato, caduta dei prezzi delle materie prime con riflessi negativi sul valore degli &#8220;stock&#8221;, difficolt\u00e0 nelle relazioni industriali od altre cause di carattere eccezionale.\u00a0 Poich\u00e9 l&#8217;assicurazione mira a proteggere il risultato dell&#8217;attivit\u00e0 proiettato nel futuro, potrebbero, in caso di sinistro, ricorrere i presupposti per invocare la clausola aggiustamenti qualora si riscontri una fondata aspettativa per un risultato utile dell&#8217;attivit\u00e0 anche quando l&#8217;ultimo esercizio chiuso fosse in perdita.<\/p>\n<p>In questi casi il correttivo pi\u00f9 logico \u00e8 quello di operare sul giro d&#8217;affari di riferimento o, in alternativa, sulla percentuale di profitto lordo.<\/p>\n<p><strong><em>VANTAGGI DEL METODO &#8220;PER DIFFERENZA&#8221;<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E&#8217; utile svolgere alcune considerazioni in merito ai vantaggi che l&#8217;adozione del metodo &#8220;per differenza&#8221; comporta rispetto a quello analitico, che prevede l&#8217;elencazione specifica di tutte le singole voci di spesa nonch\u00e9 dell&#8217;utile netto.\u00a0 In particolare:<\/p>\n<p><strong>1) <\/strong>evita che siano diffuse notizie di carattere confidenziale come la remunerazione dei dirigenti o l&#8217;ammontare dell&#8217;utile di esercizio specificatamente riportati in polizza;<\/p>\n<p><strong>2)<\/strong> consente di assorbire fluttuazioni di singole voci di spesa nonch\u00e9 dell&#8217;utile netto senza che ne risulti modificata la percentuale di profitto lordo rispetto al fatturato;<\/p>\n<p><strong>3)<\/strong> permette di tener conto di particolari voci di spesa con carattere non-ricorrente (es. onorari di professionisti) senza che per questo si determini una modificazione della percentuale di profitto lordo che resta immutata, in quanto la somma delle spese fisse pi\u00f9 l&#8217;utile netto (ridotto) non cambia.\u00a0 Nell&#8217;esercizio successivo l&#8217;utile netto, a parit\u00e0 di altre condizioni, ritorner\u00e0 al suo livello normale in conseguenza del venir meno della voce di spesa non-ricorrente;<\/p>\n<p><strong>4)<\/strong> l&#8217;uso di una cifra unica di profitto lordo incorporante spese fisse pi\u00f9 l&#8217;utile netto consente di riflettere automaticamente situazioni in cui, aumentando la produzione o le vendite, l&#8217;attivit\u00e0 assicurata registri un&#8217;espansione.\u00a0 Anche nel caso in cui la percentuale di profitto lordo rimanga relativamente stabile, il rapporto fra spese fisse ed utile netto pu\u00f2 variare considerevolmente, rimanendo tuttavia l&#8217;Assicurato adeguatamente protetto in virt\u00f9 del meccanismo di calcolo dell&#8217;indennizzo che non tiene conto dell&#8217;importanza relativa delle spese fisse rispetto all&#8217;utile.<\/p>\n<p><strong><em>IL SINISTRO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nel momento in cui si verifica un danno materiale suscettibile di produrre interferenza od interruzione dell&#8217;attivit\u00e0 assicurata, occorrer\u00e0 procedere ad immediata notifica all\u2019Assicuratore che provveder\u00e0 alla nomina di un perito qualificato. Sar\u00e0 opportuno, nel contempo, effettuare un controllo generale riguardante la <strong>validit\u00e0 della polizza<\/strong> al momento del sinistro, l&#8217;eventuale esistenza di <strong>altre assicurazioni<\/strong>, l<strong>&#8216;inclusione<\/strong> in polizza dei <strong>beni colpiti <\/strong>nonch\u00e9 <strong>dell&#8217;attivit\u00e0 interessata<\/strong> dagli effetti negativi del sinistro, la <strong>probabile causa<\/strong> del danno e la sua riconducibilit\u00e0 entro i <strong>limiti della garanzia in essere<\/strong>. Gli sforzi congiunti dell&#8217;Assicurato e del perito dovranno essere subito volti alla sollecita <strong>ripresa dell&#8217;attivit\u00e0<\/strong> nonch\u00e9 all&#8217;adozione tempestiva di tutte le <strong>misure atte a ridurre<\/strong> le conseguenze dell&#8217;interruzione verificatasi.\u00a0 A questo proposito, l&#8217;esperienza specifica del perito potr\u00e0 rivelarsi di grande utilit\u00e0 per fronteggiare situazioni complesse facendo ricorso a procedure gi\u00e0 sperimentate in <strong>casi precedenti<\/strong>. Anche se la polizza non prevede che l\u2019Assicuratore debba prestare il proprio consenso a che si adottino misure straordinarie e si sostengano le relative spese, sar\u00e0 comunque utile che si istituisca, tra Assicurato e perito, un accordo di <strong>consultazione permanente<\/strong>.\u00a0 Da una parte occorrer\u00e0\u00a0 infatti garantire che ogni possibile mezzo atto a ridurre le conseguenze del danno venga rapidamente utilizzato; dall&#8217;altra richiamare l&#8217;attenzione dell&#8217;Assicurato sui limiti entro cui le <strong>spese straordinarie<\/strong> potranno risultare risarcibili ed evitare, quindi, ogni esborso inutile od eccessivo. L\u2019esigenza primaria di riprendere, almeno parzialmente, l&#8217;attivit\u00e0 nel pi\u00f9 breve tempo possibile dovr\u00e0 essere posta al centro delle comuni preoccupazioni: l&#8217;uso di macchine di riserva, il noleggio di impianti o attrezzature, l&#8217;affidamento a terzi di determinate lavorazioni, il ricorso a turni straordinari di lavoro costituiscono soltanto alcune <strong>ipotesi ricorrenti<\/strong> da prendere subito in considerazione al fine di contenere al\u00a0 minimo\u00a0\u00a0 interruzioni ed interferenze.\u00a0 Vi sono stati casi in cui si \u00e8 potuto ricorrere all&#8217;utilizzazione, in emergenza, di intere unit\u00e0 produttive disponibili in ubicazioni esterne all&#8217;azienda colpita da sinistro. Misure idonee dovranno anche essere impiegate per impedire la <strong>perdita di clientela<\/strong> ed il suo passaggio alla concorrenza attraverso l&#8217;attivazione di programmi di pubbliche relazioni, visite, circolari esplicative ed ogni altro accorgimento che possa bloccare, nell&#8217;immediato, un&#8217;irreversibile emorragia di lavoro.<\/p>\n<p><strong><em>TENUTA DEI LIBRI CONTABILI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Durante il periodo di interruzione od interferenza, l&#8217;Assicurato dovr\u00e0, per quanto possibile, mantenere la propria contabilit\u00e0 secondo i criteri in corso.\u00a0 I dati di questa contabilit\u00e0, unitamente a quelli disponibili per gli esercizi chiusi anteriormente alla data del sinistro, forniranno al perito la maggior parte delle informazioni necessarie allo svolgimento del proprio mandato.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 opportuno, in ogni caso, che l&#8217;Assicurato provveda a tener <strong>separata evidenza<\/strong> di tutte le <strong>spese straordinarie<\/strong> sostenute <strong>durante il periodo d&#8217;indennizzo<\/strong> cosicch\u00e9 esse risultino facilmente identificabili.\u00a0 Ci\u00f2 \u00e8 tanto pi\u00f9 necessario qualora si ricorra a turni di lavoro straordinario con personale proprio. Per lo stesso motivo si dovranno registrare separatamente e tenere in evidenza tutte le <strong>transazioni di<\/strong> <strong>carattere eccezionale<\/strong> nonch\u00e9 le perdite di ordini, le variazioni intervenute nei prezzi delle materie prime, dell&#8217;energia elettrica e dei combustibili ed inoltre nei costi di mano d&#8217;opera e nei prezzi di vendita. L\u2019insieme di tutti questi dati potr\u00e0 essere raccolto ed ordinato dal perito-liquidatore nel corso di <strong>riunioni periodiche<\/strong> da tenersi con l&#8217;Assicurato durante il periodo d&#8217;interruzione in modo che risultino gi\u00e0 disponibili elementi utili ai fini dell&#8217;applicazione dei necessari aggiustamenti<\/p>\n<p><strong><em>CALCOLO DEL DANNO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Una volta che gli <strong>effetti del sinistro<\/strong> avranno cessato di dispiegarsi sull&#8217;attivit\u00e0 assicurata e non si renderanno pi\u00f9 necessarie <strong>spese straordinarie<\/strong> per mantenere il giro d&#8217;affari, l&#8217;Assicurato sar\u00e0 in grado di predisporre un documento contenente i parametri da utilizzare per la quantificazione del danno e la relativa richiesta di indennizzo. Il perito potr\u00e0 cos\u00ec procedere ad un&#8217;attenta verifica di tutti i dati forniti dall\u2019Assicurato facendo uso della propria esperienza nonch\u00e9 di tutte le informazioni acquisite nel corso dei suoi accertamenti.\u00a0 In particolare egli avr\u00e0 preliminarmente provveduto ad esaminare, in dettaglio, i <strong>principi contabili<\/strong> in uso presso l&#8217;Assicurato e la loro rilevanza in ordine alla quantificazione delle varie voci, attive e passive, che concorreranno a formare l&#8217;importo complessivo del danno indiretto sofferto. Taluni aspetti, quali il <strong>valore delle rimanenze<\/strong> iniziali e finali, dovranno essere attentamente valutati per i possibili effetti sul profitto lordo in periodi di vivace inflazione o di caduta dei prezzi nonch\u00e9 per accertare l&#8217;omogeneit\u00e0 dei criteri di calcolo nel corso dei diversi esercizi interessati.\u00a0 Anche i principi utilizzati per il calcolo degli <strong>ammortamenti <\/strong>dovranno costituire oggetto di particolare attenzione.<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><strong><em>ELEMENTI FONDAMENTALI PER IL CALCOLO DEL DANNO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Premesso che, in ciascun specifico caso, si presentano situazioni di notevole variabilit\u00e0, vale la pena di elencare una serie di informazioni essenziali costituenti il quadro di riferimento entro cui collocare il complesso procedimento di determinazione del danno indiretto:<\/p>\n<p><strong>1)<\/strong><strong>\u00a0\u00a0 <\/strong>la data di cessazione effettiva del periodo di indennizzo che coincide con il momento in cui il\u00a0 giro d&#8217;affari non subisce pi\u00f9 le conseguenze negative del sinistro n\u00e9 si rendono necessarie spese anormali per il suo mantenimento;<\/p>\n<p><strong>2)<\/strong><strong>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>un prospetto dettagliato delle voci utilizzate per la determinazione dell&#8217;utile lordo assicurato che dovr\u00e0 richiamarsi ai dati dell&#8217;ultimo esercizio finanziario chiuso;<\/p>\n<p><strong>3)<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0 dettagli relativi a possibili voci di spesa omesse nell&#8217;utile lordo assicurato;<\/p>\n<p><strong>4)<\/strong>\u00a0 l&#8217;ammontare del giro d&#8217;affari relativo all&#8217;ultimo esercizio finanziario anteriore alla data del\u00a0\u00a0\u00a0 sinistro;<\/p>\n<p><strong>5)<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;ammontare del giro d&#8217;affari nei dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro;<\/p>\n<p><strong>6)<\/strong>\u00a0 la riduzione del giro d&#8217;affari ottenuta mediante comparazione fra quello prodottosi durante il periodo d&#8217;interruzione\/interferenza e quello ottenuto nel corrispondente periodo durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro;<\/p>\n<p><strong>7)<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0 dati relativi ad eventuali spese di carattere straordinario\u00a0 sostenute\u00a0 durante il periodo d&#8217;interruzione per ridurre il danno indiretto;<\/p>\n<p><strong>8)<\/strong><strong>\u00a0\u00a0 <\/strong>dati relativi ad eventuali beni acquistati allo scopo di ridurre le conseguenze del danno e la cui utilit\u00e0 permanga anche dopo la scadenza del periodo di indennizzo;<\/p>\n<p><strong>9)<\/strong>\u00a0 dati relativi ad\u00a0 eventuali riduzioni di\u00a0 spese\u00a0 ed\u00a0 oneri gravanti sull&#8217;attivit\u00e0 verificatisi in conseguenza del danno;<\/p>\n<p><strong>10)<\/strong> qualora l&#8217;assicurazione dei salari sia\u00a0 effettuata con\u00a0 partita separata, i dati necessari alla quantificazione del danno sofferto per questa voce dovranno essere forniti separatamente anche in relazione al criterio adottato in polizza;<\/p>\n<p><strong>11)<\/strong> ogni documentazione a sostegno di eventuali richieste di aggiustamento delle voci da 2) a 6) sulla base della relativa clausola contrattuale.<\/p>\n<p><strong><em>VALORI RESIDUI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Si tratta di un aspetto non specificatamente trattato nel corpo delle condizioni di polizza che, tuttavia, acquista spesso rilevanza laddove siano state sostenute spese per la costruzione di opere temporanee, acquisto di macchinari ed impianti usati per lavorazioni provvisorie, collegamenti d&#8217;emergenza ecc., allo scopo di ridurre le conseguenze dannose del sinistro sull&#8217;attivit\u00e0 assicurata.<\/p>\n<p>Una volta ristabilite condizioni di normalit\u00e0 sar\u00e0 necessario stimare il valore residuo di questi cespiti e detrarre l&#8217;importo relativo da quello risarcibile in tema di spese straordinarie.<\/p>\n<p><strong><em>PROLUNGAMENTO DEL PERIODO D&#8217; INTERRUZIONE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Si tratta di un argomento gi\u00e0 toccato in un precedente capitolo. L\u2019orientamento costante del mercato inglese \u00e8 quello di ammettere a risarcimento quei prolungamenti del periodo di indennizzo prodotti s\u00ec da cause estranee al sinistro ma che, in assenza di esso, non avrebbero prodotto\u00a0 alcun effetto sull&#8217;attivit\u00e0 assicurata. Resta naturalmente escluso da questa previsione il caso di impossibilit\u00e0 dell&#8217;Assicurato di provvedere alla riabilitazione dell&#8217;attivit\u00e0 per mancanza di mezzi finanziari.<\/p>\n<p>Qualora invece i fattori che determinano il prolungamento siano di tale natura per cui avrebbero esercitato comunque il loro effetto, anche in assenza di sinistro, l&#8217;aggravamento relativo non potr\u00e0 essere preso in considerazione ai fini del risarcimento. Esempi tipici di questo secondo gruppo di fattori sono rappresentati da <strong>scioperi presso l&#8217;attivit\u00e0 assicurata, restrizioni all&#8217;importazione di materie prime, oscillazioni di mercato, vincoli determinati dall&#8217;introduzione di nuove norme, ecc..<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong><em>ESEMPIO DI CONTEGGIO DELL\u2019INDENNIZZO DOVUTO IN BASE ALLA POLIZZA DI LOP<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Particolari<\/em><\/strong> <strong><em>della Polizza<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Contraente\/assicurato:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ABC Produktions-AG<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Massimo periodo di indennizzo:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 12 mesi<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Periodo d&#8217;assicurazione\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 21.3.77 &#8211; 21.3.78<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Posizione 1 &#8211; utile lordo:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 250.000.000\u00a0\u00a0 <strong>(2)<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Informazioni di base<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Data del sinistro (danno materiale):\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 30.4.77<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Periodo d&#8217;interruzione:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 12 mesi<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Fatturato dell&#8217;esercizio precedente:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 750.000.000\u00a0 <strong>(4)<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Utile lordo dell&#8217;esercizio precedente:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 225.000.000<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Fatturato nei 12 mesi immediatamente<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 precedenti la data del sinistro:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 800.000.000\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>(5)<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Circostanze particolari<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il margine di utile lordo calcolato in base ai risultati accertati per l\u2019esercizio precedente deve essere rettificato in quanto, nonostante un aumento notevole dei costi di produzione, non \u00e8 stato possibile modificare i prezzi medi di vendita a causa del controllo ufficiale dei prezzi.<\/p>\n<p>Spese supplementari:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 22.500.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>(7)<\/strong><\/p>\n<p>il cui sostenimento ha evitato<\/p>\n<p>un&#8217;ulteriore perdita di fatturato di \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 70.000.000<\/p>\n<p><strong><em>Risparmio relativo alle<\/em><\/strong><strong> <em>spese correnti:<\/em><\/strong><\/p>\n<p>il 45% di due salari mensili, per l&#8217;impiego del personale per i lavori di sgombero e di ricostruzione: 12.000.000.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>(9)<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Calcolo della perdita di fatturato:<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Periodi di conteggio durante il periodo di indennizzo:<\/p>\n<ol>\n<li>a) 5.77 &#8211; 30. 6.77<\/li>\n<li>b) 7.77 &#8211; 31. 8.77<\/li>\n<li>c) 9.77 &#8211; 31.10.77<\/li>\n<li>d) 11.77 -31.12.77<\/li>\n<li>e) 1.78 &#8211;\u00a0 30. 4.78\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>(1)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Conteggio (in 1.000):<\/p>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>il fatturato accertato per lo stesso<\/li>\n<\/ol>\n<p>periodo dell&#8217;anno precedente:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 117.900<\/p>\n<p>+ 20% aumento di tendenza (concordato)\u00a0 9.580 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 141.480<\/p>\n<p>fatturato accertato maggio\/giugno 77 = 21.222 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 120.258<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 b. il fatturato accertato per lo stesso<\/p>\n<p>periodo dell&#8217;anno precedente:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 122.600<\/p>\n<p>+ 20% aumento di tendenza (concordato) 24.520 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 147.120<\/p>\n<p>fatturato accertato luglio\/agosto 77 = 29.424\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 117.696<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0c. il fatturato accertato per lo stesso<\/p>\n<p>periodo dell&#8217;anno precedente:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 130.200<\/p>\n<p>+ 20% aumento di tendenza (concordato)\u00a0\u00a0 26.040 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 156.240<\/p>\n<p>fatturato accertato sett.\/ottobre 77 = 62.496=\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 93.744<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 d. il fatturato accertato per lo stesso<\/p>\n<p>periodo dell&#8217;anno precedente:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 134.200<\/p>\n<p>+ 20% aumento di tendenza (concordato) 26.840 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 161.040<\/p>\n<p>fatturato accertato novembre\/dic. 77 = 104.676 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 56.364<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 e. il fatturato accertato per lo stesso<\/p>\n<p>periodo dell&#8217;anno precedente:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 295.100<\/p>\n<p>+ 20% aumento di tendenza (concordato) 59.020 = \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 354.120<\/p>\n<p>fatturato accertato &#8211; periodo rimanente = 332.800 =\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 21.320<\/p>\n<p>Perdita durante il periodo di indennizzo<\/p>\n<p>&#8211; totale &#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>409.382<\/u>\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>(6)<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<p><strong><em>Conteggio dell&#8217;indennizzo:<\/em><\/strong><\/p>\n<p>a) Calcolo del margine di utile lordo:<\/p>\n<p>Utile lordo d\u2019esercizio precedente: x 100<\/p>\n<p>Fatturato dell&#8217;esercizio precedente<\/p>\n<p>= 225.000 x 100 = 30% meno rettifica 2,5% = 27,5%<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 750.000<\/p>\n<p>b) Perdita di fatturato x Margine lordo (rettificato):<\/p>\n<p>409.382 x 27,5%\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 = 112.580<\/p>\n<p>+ spese supplementari\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 = 22.500<\/p>\n<p>considerate solo fino al limite economico cio\u00e8<\/p>\n<p>perdita di fatturato evitata<\/p>\n<p>x<\/p>\n<p>margine lordo rettificato<\/p>\n<p>70.000 x 27,5%\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 = 19.250<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 valore residuo delle misure provvisorie = 3.375\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>(8)<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 risparmio relativo alle spese correnti = 12.000 + 3.375<\/p>\n<p><\/p>\n<p>Danno:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>116.455<\/u><\/p>\n<p>Sottoassicurazione:<\/p>\n<p>Somma assicurata, a termini di polizza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 250.000.000<\/p>\n<p>Valore assicurato:<\/p>\n<p>&#8211; Fatturato durante i 12 mesi immediatamente precedenti la data del sinistro (periodo di riferimento) + 20% aumento di tendenza concordato x margine lordo rettificato:<\/p>\n<p>= 800.000.000 + 160.000.000 = 960.000.000 x 27,5% = 264.000.000<\/p>\n<p>Indennizzo: 250.000.000 x 116.455.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>110.279.356<\/u><\/p>\n<p>264.000.000<\/p>\n<h2><strong>LA POLIZZA AMERICANA DI \u201cBUSINESS INTERRUPTION\u201d<\/strong><\/h2>\n<p>Si tratta della forma pi\u00f9 comunemente usata negli Stati Uniti d&#8217;America e divenuta, in qualche misura, nota al mercato italiano in conseguenza dell&#8217;applicazione di programmi internazionali alle filiali di societ\u00e0 americane stabilite nel nostro paese. La maggioranza delle polizze viene emessa in forma annuale\u00a0\u00a0 anche se non mancano esempi di polizze triennali le quali, di norma, prevedono uno sconto per durata e l&#8217;obbligo, da parte dell&#8217;Assicuratore, di non alterare le condizioni pattuite salvo modifiche sostanziali nel rischio. E&#8217; previsto il reintegro automatico della somma assicurata a seguito di sinistro, particolare che si differenzia dalla <strong>forma inglese la quale prevede che ciascun sinistro<\/strong> <strong>riduca la somma assicurata<\/strong> salvo accordi speciali in deroga. Una clausola specifica, assente nella forma inglese, prevede che vengano obbligatoriamente mantenute le misure di protezione e prevenzione in atto al momento dell&#8217;assunzione del rischio, pena la sospensione della copertura limitatamente al settore direttamente interessato.<\/p>\n<h2><strong>LA POLIZZA TIPO DI &#8220;BUSINESS INTERRUPTION&#8221;<\/strong><\/h2>\n<p>La garanzia prestata \u00e8 parte integrante della polizza contro i danni materiali e non costituisce, come nella prassi inglese, un separato contratto di assicurazione.\u00a0 Di conseguenza, i rischi coperti ai fini dell&#8217;interruzione di esercizio non sono, di norma, ripetuti nel corpo delle clausole relative ed, inoltre, non si rende necessario sancire l&#8217;obbligo di assicurazione\u00a0 contro i danni materiali che forma parte integrante della polizza inglese contro la perdita di profitti.\u00a0 E&#8217; interessante notare che, nella forma americana, si fa riferimento alle ipotesi di <strong>distruzione e danno<\/strong>: concetti che, nella forma inglese, sono compendiati nell&#8217;unica espressione di danno.<\/p>\n<p><strong><em>CONDIZIONI\u00a0 RISARCIBILITA DEL DANNO INDIRETTO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Sono condizioni per la risarcibilit\u00e0 del danno indiretto:<\/p>\n<p><strong>1)<\/strong> che la perdita sia una <strong>diretta conseguenza dell&#8217;interruzione dell&#8217;attivit\u00e0<\/strong> necessariamente <strong>causata da danneggiamenti o distruzione<\/strong> della propriet\u00e0 assicurata a seguito di un evento coperto dalla polizza contro i danni materiali. Relativamente ai rischi industriali, sono esplicitamente escluse le conseguenze di danni e\/o perdite\u00a0\u00a0 riguardanti prodotti finiti;<\/p>\n<p><strong>2) <\/strong>che <strong>l&#8217;evento si sia verificato nel luogo indicato in polizza<\/strong> ed occupato dall&#8217;Assicurato per lo svolgimento della propria attivit\u00e0.\u00a0 Ci\u00f2 comporta l&#8217;esigenza di un&#8217;accurata descrizione del rischio e di un \u2018 attenta valutazione del merito di eventuali estensioni a fornitori e\/o clienti;\u2019<\/p>\n<p><strong>3) <\/strong>che l&#8217;evento si sia verificato durante il periodo di validit\u00e0 della polizza in conseguenza di un rischio coperto, non costituendo la scadenza della polizza medesima il limite temporale di responsabilit\u00e0 dell&#8217;Assicuratore, che continua oltre tale data.<\/p>\n<p><strong><em>PERDITA EFFETTIVAMENTE SUBITA<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il meccanismo per la determinazione dell&#8217;indennizzo differisce profondamente da quello adottato nella forma inglese. Infatti, mentre quest&#8217;ultima assume come parametro fondamentale la riduzione del giro d&#8217;affari, nella forma americana si parla di &#8220;perdita effettivamente subita&#8221; senza indicare il metodo da seguire per la sua determinazione. Ci\u00f2 implica un elemento discrezionale circa l&#8217;uso di un criterio appropriato, che potrebbe anche essere il giro d&#8217;affari, lasciando tuttavia continuamente aperto il problema, con possibili divergenze e dispute fra le parti.<\/p>\n<p><strong><em>RISPARMI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nella, seppur schematica, definizione contenuta in polizza, si precisa che la perdita indennizzabile non potr\u00e0 eccedere la riduzione dell&#8217;utile lordo meno le spese ed i costi che cessano di gravare durante l&#8217;interruzione dell&#8217;attivit\u00e0 assicurata. Poich\u00e9 nella definizione della somma assicurata sono incluse tutte le retribuzioni, ne consegue che ogni risparmio conseguente a riduzioni di organico a seguito di sinistro dovr\u00e0 essere dedotto dal relativo risarcimento. Viene inoltre specificato che, ai fini dell&#8217;indennizzo, si dovr\u00e0 tenere conto delle spese necessarie alla ripresa dell&#8217;attivit\u00e0 per raggiungere un livello di efficienza analogo a quello esistente prima del sinistro.\u00a0 Ci\u00f2 significa che l&#8217;Assicurato potr\u00e0, a sua discrezione, entro i limiti suddetti, indicare voci di spesa (soprattutto salari) che potrebbero costituire oggetto di riduzione nelle condizioni determinatesi in conseguenza dell&#8217;evento dannoso.<\/p>\n<p><strong><em>PERIODO\u00a0 INDENNIZZO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Siamo in presenza di un&#8217;altra differenza fondamentale rispetto alla forma inglese: non viene indicata una scadenza precisa risultando esso temporalmente definito dal <strong>periodo necessario a riparare o rimpiazzare, usando la dovuta diligenza. le propriet\u00e0 danneggiate o distrutte.<\/strong><\/p>\n<p>Sotto il profilo dell&#8217;elemento temporale \u00e8 evidente che la forma americana risulterebbe pi\u00f9 vantaggiosa rispetto a quella inglese solo nel caso in cui il tempo ragionevolmente necessario per le riparazioni od il rimpiazzo eccedesse il periodo di indennizzo massimo prescelto.\u00a0 In linea generale si possono fare le seguenti considerazioni:<\/p>\n<p><strong>1) <\/strong>nella forma americana non si tiene conto di tutti quei fenomeni negativi che possono perdurare anche oltre il tempo necessario per la reintegrazione fisica dei beni colpiti (es. perdite di mercato, difficolt\u00e0 di ricostituzione dell&#8217;organico, problemi di ripartenza\u00a0 degli impianti, ecc.);<\/p>\n<p><strong>2)<\/strong> un rimedio viene offerto in forma di estensione per un periodo di 30 giorni o multipli con il limite del tempo necessario a riportare l&#8217;attivit\u00e0 assicurata al livello in atto\u00a0 prima del verificarsi del sinistro;<\/p>\n<p><strong>3)<\/strong> l&#8217;uso del termine &#8220;attivit\u00e0&#8221;, diverso da quello di &#8220;propriet\u00e0&#8221;, rivela un intento analogo a quello perseguito dalla polizza inglese, che \u00e8 implicito nei suoi meccanismi contrattuali;<\/p>\n<p><strong>4)<\/strong> questa particolare estensione deve accompagnarsi ad un proporzionale adeguamento della somma assicurata in corrispondenza con il pi\u00f9 lungo periodo di interruzione assunto in garanzia;<\/p>\n<p><strong>5)<\/strong> la data di decorrenza di questa copertura integrativa coincide con quella in cui, con l&#8217;uso della normale diligenza, la propriet\u00e0 colpita da sinistro \u00e8 stata o avrebbe potuto essere riparata o rimpiazzata.<\/p>\n<p><strong><em>SPESE PER RIDURRE IL DANNO<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Si tratta di un capitolo di spese automaticamente incluse in garanzia , risarcibili autonomamente rispetto alle somme relative alla perdita di utile lordo, salvo l&#8217;applicazione del limite massimo rappresentato dalla somma assicurata. Analogamente a quanto avviene nella forma inglese, l&#8217;applicazione del &#8220;limite economico&#8221; alle maggiori spese \u00e8 oggetto di una specifica clausola contrattuale. Per i rischi industriali sono indennizzabili anche le maggiori spese sostenute per reintegrare le scorte di magazzino semprech\u00e9 esse siano funzionali alla riduzione del danno indiretto.<\/p>\n<p><strong><em>RIPRESA DELL\u2019 ATTIVITA\u2019<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Anche la forma americana contiene una clausola che istituisce un interesse comune fra Assicuratore ed Assicurato a che l&#8217;attivit\u00e0 sia ripresa nel pi\u00f9 breve tempo possibile, se necessario, avvalendosi di lavorazioni presso terzi e\/o altre forme straordinarie di intervento .Valgono, anche a questo proposito, le norme generali in tema di economicit\u00e0 delle misure adottate rispetto al beneficio conseguito.<\/p>\n<p><strong><em>CLAUSOLA DI COASSICURAZIONE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Si tratta di una clausola di importanza fondamentale il cui significato viene talvolta frainteso.\u00a0 In sostanza la funzione di questa clausola si avvicina a quella svolta dalla cosiddetta &#8220;regola proporzionale&#8221; anche se il metodo adottato differisce da quello previsto dalla forma inglese.<\/p>\n<p>Di fatto, la forma americana prevede una copertura con carattere di primo rischio, a condizione che la somma assicurata corrisponda, perlomeno, ad una determinata percentuale della somma totale assicurabile.\u00a0 La misura di questa percentuale varia da caso a caso ed \u00e8 correlata al tasso di polizza.\u00a0 La scelta spetta, di regola, all&#8217;Assicurato anche se, per determinate categorie di rischi industriali, esistono dei minimi obbligatori. Esemplificando, se al momento del sinistro la somma assicurata con polizza che preveda una percentuale di coassicurazione del 50% \u00e8 pari perlomeno al 50% dell&#8217;utile lordo che sarebbe stato conseguito nei 12 mesi successivi al sinistro, il danno sofferto sar\u00e0 risarcibile per intero salvo il limite della somma assicurata.\u00a0 Questa situazione determinerebbe una copertura pari a 6 mesi di interruzione totale o per un pi\u00f9 lungo periodo di interruzione parziale. Vale la pena di ricordare che <strong>la clausola di coassicurazione non si applica alle maggiori spese sostenute per ridurre<\/strong> <strong>la perdita industriale<\/strong>.\u00a0 Nella pratica questa clausola consente di assicurare una somma inferiore a quella annua senza incorrere nell&#8217;applicazione della proporzionale e, sotto questo profilo si avvicina alla funzione svolta dal periodo di indennizzo massimo della forma inglese. Particolare attenzione va prestata al fatto che il dato di riferimento ai fini della proporzionale \u00e8 rappresentato dall&#8217;utile lordo che sarebbe stato conseguito nei <strong>12 mesi immediatamente successivi<\/strong> alla data del sinistro se questo non si fosse verificato. Ci\u00f2 determina, anche in questo caso, la necessit\u00e0 di proiettare nel futuro il risultato dell&#8217;attivit\u00e0 assicurata.<\/p>\n<p><strong><em>AGGIUSTAMENTI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nel corpo delle condizioni relative alla forma &#8220;gross earnings&#8221;\u00a0 compare una clausola di poche righe che, tuttavia, riveste un&#8217;importanza non secondaria nel processo di determinazione dell&#8217;indennizzo.<\/p>\n<p>Essa stabilisce che &#8220;<strong>nella quantificazione della perdita di profitto lordo si tenga debito conto dell&#8217;andamento dell&#8217;attivit\u00e0 prima della data del sinistro e del suo probabile svolgimento qualora il sinistro medesimo non si fosse verificato&#8221;. <\/strong>Si tratta, in sostanza, di una versione pi\u00f9 sintetica della clausola &#8220;aggiustamenti&#8221;, propria della forma inglese, che pone a carico del perito un onere considerevole di discrezionalit\u00e0 per la determinazione dell&#8217;indennizzo. Ricordiamo che la proiezione dei risultati che si sarebbero registrati nel corso dei dodici mesi successivi alla data del sinistro \u00e8 essenziale anche ai fini dell&#8217;applicazione della regola proporzionale, come previsto dalla clausola di co-assicurazione.<\/p>\n<p><strong><em>LIBRO PAGA<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Questa voce si intende automaticamente compresa senza indicazione di una partita separata, contrariamente a quanto avviene nella forma &#8220;loss of profits&#8221;. Si presenta, tuttavia, un problema di interpretazione e di potenziale conflitto in ordine alla clausola contrattuale che prevede l&#8217;ammissibilit\u00e0 di quei costi &#8220;necessari a riprendere l&#8217;attivit\u00e0 assicurata allo stesso livello di servizio esistente al momento immediatamente precedente il sinistro&#8221; .E&#8217; chiaro che occorrer\u00e0 decidere quali forze di lavoro dovranno essere mantenute laddove non sia possibile una loro piena utilizzazione, argomento sul quale i punti di vista dell&#8217;Assicurato e dell&#8217;Assicuratore potrebbero divergere. Un datore di lavoro assicurato potrebbe infatti desiderare di mantenere a libro paga l&#8217;intera forza lavoro, anche non utilizzata, in vista della piena ripresa produttiva, mentre l&#8217;Assicuratore non potr\u00e0 che tendere al massimo contenimento del danno risarcibile. Di contro va ricordato che una riduzione del monte salari durante il periodo di indennizzo potrebbe anche favorire l&#8217;Assicurato, sia rendendo disponibili somme maggiori per le altre componenti del profitto lordo, qualora vi fosse insufficienza d&#8217;assicurazione, sia in ordine agli effetti della clausola di coassicurazione.<\/p>\n<p><strong><em>\u201cWORKSHEET\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 un ulteriore aspetto che distingue l&#8217; assicurazione contro i danni indiretti negli Stati Uniti ed in Canada dalla pratica vigente in Gran Bretagna: la necessit\u00e0, da parte dell&#8217;Assicurato, di predisporre un apposito <strong>questionario <\/strong>(&#8220;worksheet&#8221;) che viene fornito dall&#8217;Assicuratore, ogni anno, in un formato &#8220;standard&#8221;. Esso contiene circa venti voci che concorrono a formare l&#8217;importo da assicurare in tema di &#8220;gross earnings&#8221; relativo al periodo di dodici mesi di rinnovo o di prima assicurazione.\u00a0 Il questionario \u00e8 composto di <strong>due colonne parallele<\/strong> una riguardante le cifre da indicare all&#8217;atto della compilazione e l&#8217;altra le stesse voci proiettate nei dodici mesi susseguenti. Particolare rilievo viene assunto dalle note che richiamano l&#8217;attenzione dell&#8217;Assicurato in merito alla circostanza che l&#8217;applicazione della clausola di co-assicurazione riguarda &#8220;sempre il futuro e mai il passato&#8221; allo scopo di limitare il rischio di sotto-assicurazione involontaria.<\/p>\n<p><strong><em>FORMA SEMPLIFICATA\u00a0 \u201cGROSS EARNINGS\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Intorno agli anni &#8217;50 venne introdotta nel mercato americano una forma semplificata di assicurazione contro il rischio di interruzione d&#8217;esercizio. La ragione di questa scelta si collegava alla necessit\u00e0 di offrire uno strumento pi\u00f9 agile ad aziende di dimensioni medio piccole\u00a0 per le quali la forma completa risultava di non facile comprensione e, in taluni casi, del tutto improponibile. I due connotati fondamentali di questa polizza &#8220;ridotta&#8221; sono rappresentati <strong>dall&#8217;assenza della clausola di<\/strong> <strong>co-assicurazione<\/strong> e dalla <strong>non<\/strong> necessit\u00e0 di compilare il <strong>&#8220;worksheet<\/strong>&#8220;. Nel tempo il suo uso si \u00e8 notevolmente allargato estendendosi a taluni rischi industriali tanto da costituire oggi una componente non trascurabile dell&#8217;intero comparto danni indiretti del mercato statunitense. Il principio della &#8220;perdita effettivamente subita&#8221; viene mantenuto ma la somma assicurata \u00e8 fissata dall&#8217;Assicurato medesimo sulla base di proprie valutazioni e la clausola di co-assicurazione \u00e8 sostituita da un <strong>limite di risarcimento mensile<\/strong>. Pertanto l&#8217;indennizzo relativo a ciascun periodo di 30 giorni consecutivi non potr\u00e0 eccedere una percentuale della somma assicurata totale selezionabile fra le seguenti alternative: 16-2\/3%, 25%, 33-2\/3%. Tali limiti vengono applicati separatamente a ciascun periodo di 30 giorni consecutivi in modo tale che eventuali risparmi conseguiti in un periodo non potranno essere trasferiti su quello successivo. Non \u00e8 richiesto che la limitazione percentuale mensile corrisponda all&#8217;effettivo utile lordo per lo stesso periodo n\u00e9 che la somma assicurata totale rappresenti l&#8217;effettivo utile lordo annuo. La stima dell&#8217;Assicurato costituisce quindi un fattore decisivo e questa forma di assicurazione offre, in concreto, una copertura di primo rischio per un periodo di 30 giorni o multipli.\u00a0 Ne consegue una notevole rigidit\u00e0 d&#8217;impianto e l&#8217;impossibilit\u00e0 di tener conto di una serie di fattori che possono influenzare l&#8217;attivit\u00e0 assicurata durante il suo svolgimento (=stagionalit\u00e0, &#8220;trend&#8221;, inflazione, imprevisti , ecc.).<\/p>\n<h2><strong>LA SITUAZIONE ITALIANA<\/strong><\/h2>\n<p>a) <strong><u>Prime esperienze<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Il ritardo con il quale le prime forme di garanzia contro i &#8220;danni indiretti&#8221; vengono introdotte nel nostro paese \u00e8 commisurabile allo sviluppo relativo del nostro sistema economico e finanziario rispetto a quelli dei paesi anglo-sassoni nonch\u00e9 dei paesi europei pi\u00f9 avanzati. Basti pensare che, in un recente studio pubblicato dalla Munchener Ruck sulle pratiche assicurative adottate nei principali mercati , si fa cenno all&#8217;Europa del Sud (Spagna, Italia, Portogallo, Grecia) per concludere che, quando lo sviluppo del ramo sar\u00e0 divenuto significativo, allora potr\u00e0 valere la pena di svolgere un&#8217;analisi anche per quei paesi. Negli anni &#8217;50 emergono le prime, sporadiche esperienze assicurative in questo settore che assumono, sulla base di obsoleti modelli francesi ed inglesi, la forma &#8220;a percentuale&#8221;. Lo sviluppo successivo \u00e8 assai lento e contrastato, incontrando difficolt\u00e0 di ordine tecnico, organizzativo e contabile. A differenza di quanto avvenuto in altri paesi, il grado di omogeneit\u00e0 nella tenuta dei libri contabili e delle procedure \u00e8 assai basso; molto diffuso il sistema delle contabilit\u00e0 doppie, in funzione evasiva ed elusiva, che rendono arduo l&#8217;accertamento del danno subito ingenerando, nel contempo, atteggiamenti di sospetto e scetticismo da parte dei destinatari della copertura. L&#8217;industria assicurativa, nel suo insieme, stenta a trasferire studi ed interessi occasionali in conoscenze diffuse e pratiche di mercato consolidate. Il contributo degli assicuratori stranieri, peraltro apprezzabile, resta confinato a casi sporadici riguardanti grandi industrie con carattere internazionale, mentre la piena comprensione delle forme pi\u00f9 avanzate di garanzia, gi\u00e0 da tempo adottate in altri paesi, rimane limitata a ristretti gruppi di esperti. Intorno agli anni &#8217;70, il mercato si orienta verso modelli di garanzia &#8220;intermedi&#8221; costruiti su un impianto che, di norma, prevede l&#8217;assicurazione di una &#8220;diaria giornaliera&#8221; ed il riferimento alla produzione considerata convenzionalmente\u00a0 corrispondente ad una data &#8220;quantit\u00e0&#8221; di profitto lordo aziendale. Questo strumento, certamente limitato ed impreciso, viene progressivamente abbandonato in seguito all&#8217;evoluzione delle conoscenze e dell&#8217;affinamento delle pratiche di mercato, pur sopravvivendo, per taluni casi, anche ai nostri giorni.<\/p>\n<p>b) <strong><u>Sviluppi recenti<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Il primo studio organico sull&#8217;argomento, peraltro di notevole valore, appare nel <strong>1982<\/strong> a cura dell&#8217;Ing. <strong>M. Steidl<\/strong> (&#8220;L&#8217;Assicurazione danni indiretti basata sul volume di affari&#8221;) e, soltanto in epoca assai recente, sono apparse relazioni tecniche e pubblicazioni dedicate all&#8217;argomento. In sede A.N.I.A. l\u2019argomento fu trattato, dapprima, nell\u2019ambito della sezione tecnica &#8211; incendio. In data <strong>14 gennaio<\/strong> <strong>1985<\/strong>, la Compagnia Fondiaria inviava all\u2019organo competente una lettera (cfr all.) nella quale si sosteneva l\u2019opportunit\u00e0 di procedere ad approfondimenti in ordine alle diverse forme di copertura utilizzata dal mercato al di fuori di quella classica basata sul volume di\u00a0 affari. A seguito di questa sollecitazione, in data <strong>5 Marzo 1986<\/strong>, la sezione tecnica Incendio decideva di costituire una commissione \u201cad hoc\u201d della quale venivano chiamati a far parte i signori: Steidl (Relatore) &#8211; Baldini &#8211; Ferrario &#8211;\u00a0 Pozzato (Uditore Ing. Urbani).<\/p>\n<p>Documento fondamentale nell&#8217;evoluzione della normativa in tema d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio \u00e8 la polizza del <strong>1984 (testo ANIA<\/strong>) alla cui stesura contribu\u00ec, in maniera decisiva, proprio l&#8217;Ing. M. Steidl della Fondiaria. In essa l&#8217;impianto generale della polizza inglese di LOP \u00e8 pienamente recepito con le relative definizioni e tutti gli altri lineamenti fondamentali quali la formula per il calcolo dell&#8217;indennizzo e quella che presiede all&#8217;applicazione della \u201cregola proporzionale\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>Verso la fine degli anni &#8217;80 si avverte l&#8217;esigenza di adeguare la terminologia contabile utilizzata nel testo di polizza \u201cinterruzione d&#8217;esercizio\u201d per meglio riflettere la pratica corrente nel mondo economico. A questo proposito vengono condotti studi congiunti fra organi tecnici ed esponenti del mondo accademico. In una prima fase, l&#8217;attenzione si concentra sui termini presenti nel testo di polizza (giro d&#8217;affari, profitto lordo, costi variabili) per indicare l&#8217;opportunit\u00e0 di adottarne altri pi\u00f9 consoni alla pratica corrente (fatturato, margine di contribuzione, costo variabile del venduto). Il problema degli aggiornamenti terminologici \u00e8 di\u00a0 rilievo nel senso che aiuta la comprensione dei contenuti della garanzia da parte degli assicurati e limita, in qualche misura, la probabilit\u00e0 di contenziosi in sede di liquidazione dell&#8217;indennizzo dovuto. L&#8217;argomento \u00e8 tuttora all&#8217;attenzione degli operatori esistendo un concorso di opinioni in merito all&#8217;utilit\u00e0 di questo esercizio. Intorno ai primi anni &#8217;90, tuttavia, si manifesta nella comunit\u00e0\u00a0 assicurativa e nelle sedi tecniche istituzionali un indirizzo rivolto a modificare, in modo sostanziale, la struttura della polizza del 1984 modellata sulla forma inglese di LOP. Tale esigenza, posta con particolare vigore da alcune compagnie di mercato, sarebbe fondata sulla necessit\u00e0 di elaborare uno strumento pi\u00f9 semplice, snello e comprensibile atto a diffondere l&#8217;interesse per le garanzie d\u2019 \u201cinterruzione d&#8217;esercizio\u201d. Va notato che l&#8217;emergere di questo orientamento coincide con uno dei periodi pi\u00f9 difficili della storia del mercato assicurativo italiano ed internazionale del dopoguerra.<\/p>\n<p>I risultati tecnici sono estremamente negativi in tutti i rami danni ed , accanto alla passivit\u00e0 prodotta da condizioni antitecniche di assunzione dei rischi, si manifestano casi non infrequenti di reclami dolosi anche nel limitato settore delle coperture indirette. Ne consegue una particolare preoccupazione, da parte dei principali assicuratori del mercato\u00a0 di introdurre nel testo di polizza clausole cautelative in un\u2019ottica di contrasto alle delle frodi . Per queste ragioni, piuttosto che per motivi di ordine strettamente tecnico o commerciale, la polizza definita &#8220;<strong>sul margine di<\/strong> <strong>contribuzione&#8221;<\/strong> presenta taluni connotati che potremmo definire &#8220;precauzionali&#8221;. Mi riferisco, in particolare, alla clausola che prevede l&#8217;assunzione, ad elemento integrante del contratto, degli <strong>ultimi tre bilanci<\/strong> relativi all&#8217;attivit\u00e0 assicurata, quella che prevede la cessazione automatica della garanzia nel caso di <strong>due esercizi consecutivi chiusi in perdita<\/strong>, nonch\u00e9\u00a0 una serie di altre\u00a0 clausole , in tema di <strong>obblighi dell&#8217;Assicurato<\/strong>, che sono chiaramente rivelatori di questo particolare stato d&#8217;animo.\u00a0 Va subito chiarito che il testo di polizza &#8220;sul margine di contribuzione&#8221;, di recentissima introduzione, ha provocato, come molti sapranno, un acceso dibattito sul merito complessivo e su specifici aspetti del suo contenuto e certamente non pu\u00f2 ancora considerarsi n\u00e9 definitivo n\u00e9 di universale applicazione . Esso \u00e8\u00a0 apparso con intenti di superamento e di miglioramento della polizza &#8220;classica&#8221; quando questa forma di garanzia, gi\u00e0 in uso da decenni\u00a0 in altri mercati, non era stata ancora pienamente compresa n\u00e9 sufficientemente diffusa nel mercato italiano. D&#8217;altro canto non pu\u00f2 essere taciuto che le difficolt\u00e0 incontrate dalla polizza LOP e quindi dalla polizza italiana del 1984 non dipendono tanto da carenze loro proprie, quanto dalla complessit\u00e0 intrinseca ed ineludibile dell&#8217;oggetto stesso della garanzia prestata, vale a dire l&#8217;interruzione d&#8217;esercizio. Questa difficolt\u00e0 \u00e8 insuperabile nel senso che pu\u00f2 essere affrontata soltanto attraverso un lungo e paziente processo educativo, sul piano teorico, e mediante la necessaria diffusione sul campo dello strumento, premessa indispensabile per la sua graduale, piena comprensione . Si tratta di un itinerario faticoso ed accidentato che costituisce, tuttavia, l&#8217;unico percorribile ai fini del necessario e salutare rafforzamento del mercato in questo interessante e certamente sottosviluppato settore dell&#8217;assicurazione contro i danni.<\/p>\n<p>Non \u00e8 intenzione di questo studio, che, come gi\u00e0 accennato, ha carattere istituzionale, addentrarsi in un&#8217;analisi di dettaglio della polizza sul &#8220;margine di contribuzione&#8221;, obbiettivo che pu\u00f2 essere utilmente perseguito nell&#8217;ambito di uno studio monografico. Qui ci limiteremo a mettere in evidenza le differenze fondamentali nell&#8217;architettura generale del contratto rispetto alla polizza di LOP e quindi alla polizza italiana del 1984. Si pu\u00f2 affermare che le strutture portanti (e certamente geniali) della polizza di LOP\u00a0 siano le seguenti:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>I) <strong>la formula per il calcolo dell&#8217;indennizzo<\/strong><\/p>\n<p>II) <strong>la clausola &#8220;aggiustamenti&#8221;<\/strong><\/p>\n<p>III) <strong>il meccanismo per l&#8217;applicazione della proporzionale.<\/strong><\/p>\n<p>Tutte e tre queste componenti non trovano riscontro nella polizza &#8220;sul margine di contribuzione&#8221; anche se la clausola &#8220;aggiustamenti&#8221; \u00e8 adombrata e conglobata nell&#8217;art. 20 comma a) &#8220;determinazione del danno&#8221;. Ebbene, l&#8217;esperienza condotta in altri paesi, pur con le diverse condizioni economiche e normative illustrate nella parte iniziale di questo studio, ha rilevato l&#8217;importanza fondamentale di queste componenti le quali, unite a pratiche consolidate di carattere assicurativo e contabile, consentono di realizzare il grado pi\u00f9 elevato di copertura, la massima flessibilit\u00e0 d&#8217;impianto ed un chiaro quadro di riferimenti per la corretta liquidazione dei danni sofferti. Non ritorneremo sulle analisi gi\u00e0 svolte nel corso del capitolo (4), ma vale la pena di notare che i meccanismi ed i principi col\u00e0 descritti, per esempio in tema di calcolo dell&#8217;indennizzo, dovranno trovare necessariamente applicazione anche quando il testo adottato sia quello sul &#8220;margine di contribuzione&#8221;.\u00a0 La comparazione fra il fatturato conseguito durante il periodo immediatamente anteriore al sinistro, che coincide con il periodo di indennizzo e quello conseguito nel periodo di indennizzo medesimo, \u00e8 un passo iniziale che non pensiamo possa essere evitato o sostituito. L&#8217;analisi della documentazione contabile dei piani aziendali, degli ordini e di qualunque altro elemento utile a quantificare correttamente il pregiudizio \u00e8 implicita nel concetto stesso di &#8220;perdita di profitto lordo&#8221; e chiaramente espresso nella clausola &#8220;aggiustamenti&#8221; che costituisce, insieme alla formula, la vera struttura portante del contratto sotto il profilo dell&#8217;attivit\u00e0 rivolta all&#8217;accertamento del danno. Certamente non potr\u00e0 sfuggire la difficolt\u00e0 di effettuare un raffronto (= differenza) rispetto ad un dato ignoto ( e difficilmente determinabile)\u00a0\u00a0 come il &#8220;margine&#8221; che sarebbe stato conseguito in assenza di sinistro. Si tratta in realt\u00e0 di \u201cgiochi linguistici\u201d in quanto la polizza di LOP si propone specificatamente di riportare l&#8217;assicurato alla condizione in cui si sarebbe trovato se il sinistro non si fosse verificato in ossequio al principio generale sotteso ad ogni forma di assicurazione che \u00e8 quello &#8221; indennitario &#8220;. Diverso \u00e8 il caso della &#8220;regola proporzionale&#8221; che riceve, nel testo sul &#8220;margine di contribuzione&#8221;, una disciplina del tutto difforme e contrastante con quella di LOP. La forma inglese prevede in sostanza che la somma assicurata sia scelta liberamente dall&#8217;Assicurato salva l&#8217;applicazione della proporzionale qualora la &#8220;percentuale di profitto lordo&#8221; applicata al &#8220;giro di affari annuo&#8221; produca una somma superiore a quella assicurata. Nella polizza sul &#8220;margine di contribuzione&#8221; si indica all&#8217;Assicurato quanto deve assicurare (= M.D.C. relativo all&#8217;ultimo bilancio d&#8217;esercizio approvato) e questa circostanza evita, di per s\u00e9 , l&#8217;applicazione della proporzionale salvo quanto disposto all\u2019art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Le differenze fondamentali di cui sopra fanno s\u00ec che, nella polizza sul M.D.C., non appaiano elementi costitutivi della polizza di LOP quali la &#8220;percentuale di profitto lordo&#8221;, il &#8220;giro d&#8217;affari annuo&#8221; e il &#8220;giro d&#8217;affari di riferimento&#8221;. Queste tre cardinali definizioni sono, peraltro, gli unici strumenti utilizzabili per l&#8217;applicazione concreta della clausola &#8220;aggiustamenti&#8221; come ampiamente illustrato nei capitoli precedenti.<\/p>\n<p>c) <strong><u>Aspetti contabili e contenuti assicurativi<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Sotto diversi profili ed in vista di una pi\u00f9 approfondita valutazione dei rischi assunti in tema di interruzione d&#8217;esercizio, si \u00e8 avvertita l&#8217;esigenza di porre l&#8217;accento sull&#8217;analisi contabile e di bilancio delle aziende assicurate. In particolare ci si \u00e8 soffermati su taluni aspetti della contabilit\u00e0 aziendale che siano rivelatori dello &#8220;stato di salute&#8221; dei rischi in esame, i cosiddetti &#8220;indici di redditivit\u00e0&#8221; e precisamente:<\/p>\n<p>I) <strong><u>Redditivit\u00e0 delle Vendite<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Misura la capacit\u00e0 dell&#8217;azienda di conseguire i volumi di vendita a prezzi adeguati alla copertura dei costi sostenuti ed indica, globalmente, il margine di reddito operativo per valore unitario di vendita, espresso nella formula seguente:<\/p>\n<p>\u00a0= <u>risultato netto<\/u>\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0(%)<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ricavi netti di vendita<\/p>\n<p>II) <strong><u>Redditivit\u00e0 del capitale investito<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Misura la remunerazione degli investimenti aziendali attuata attraverso la gestione caratteristica indicando la capacit\u00e0 di sfruttare, attraverso politiche di gestione appropriate, gli investimenti in essere, espresso nella seguente formula:<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 = <u>risultato operativo\u00a0\u00a0\u00a0 <\/u>(%)<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 capitale investito<\/p>\n<p>III) <strong><u>Redditivit\u00e0 del capitale proprio<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Offre un&#8217;indicazione della remunerazione periodica che l&#8217;azienda \u00e8 in grado di generare a favore dell\u2019investimento effettuato dai soci ed esprime l\u2019efficienza globale di tutte le scelte aziendali secondo la seguente formula:<\/p>\n<p>= <u>utile netto <\/u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0(%)<\/p>\n<p>\u00a0 capitale proprio<\/p>\n<p>Tutte le componenti del bilancio aziendale interessano gli assicuratori che valutano il rischio d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio sia ai fini assuntivi sia in ordine all&#8217;acquisizione di elementi che rendano pi\u00f9 agevole il calcolo dell&#8217;indennizzo dovuto a seguito di sinistro. Vale quindi la pena di soffermarsi, insieme agli esperti del settore sotto il profilo contabile, su alcuni aspetti fondamentali attinenti l&#8217;oggetto della nostra analisi. E&#8217; appena il caso di notare che tutti gli elementi\u00a0 sopradescritti ,\u00a0 che appartengono alla sfera propriamente contabile delle valutazioni di parte assicurativa, non possono andare disgiunti da altri che potremo ricondurre alla componente soggettiva o &#8220;morale&#8221; del rischio, sempre determinante ai fini assuntivi. In particolare, ogni\u00a0 rischio d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio\u00a0 dovr\u00e0 essere analizzato anche attraverso indagini sul campo ed, a questo proposito, il valore del sopralluogo appare decisivo ed insostituibile. Le modalit\u00e0 di esecuzione di quest&#8217;ultimo variano in funzione della causale di danno (incendio o guasti macchine) ed i risultati che ne derivano sono posti a fondamento di ogni ulteriore valutazione di ordine tecnico-assicurativo.<\/p>\n<p>d<strong>) <u>Considerazioni Assicurative<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Per passare all&#8217;interpretazione del bilancio aziendale in relazione alle esigenze assicurative, occorre inserire nel contesto assicurativo le problematiche e i risultati ottenuti mediante l&#8217;analisi economico-finanziaria dell&#8217;azienda. La valutazione della situazione aziendale \u00e8 elemento preliminare per una corretta copertura assicurativa danni di interruzione di esercizio \u00a0poich\u00e9 , attraverso tale valutazione , \u00e8 possibile:<\/p>\n<p>&#8211; prendere visione di come l&#8217;azienda opera nel mercato e secondo quale processo produttivo e decisionale attua i propri scopi;<\/p>\n<p>&#8211; conoscere dal punto di vista contabile le fasi di gestione aziendale e di determinazione del risultato economico;<\/p>\n<p>&#8211; evidenziare gli elementi contabili necessari per definire la somma assicurata relativa alla copertura danni di interruzione di esercizio.<\/p>\n<p>e) <strong><u>Determinazione della Somma assicurata<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Tenendo presente che lo scopo dell&#8217;assicurazione \u00e8 quello di eliminare gli effetti negativi del sinistro sull&#8217;andamento aziendale, la somma assicurata deve riguardare la copertura di tutti i costi che l&#8217;azienda continua a sostenere nonostante l&#8217;interruzione dell&#8217;attivit\u00e0 produttiva e la conseguente riduzione del fatturato e il risarcimento per il mancato utile che deriva dalla stessa riduzione.<\/p>\n<p>Ne segue che la somma assicurata \u00e8 data dalla <strong>differenza tra Il fatturato conseguito e il costo del<\/strong> <strong>venduto<\/strong>. Con il termine fatturato si intende l&#8217;ammontare dei ricavi di vendita che l&#8217;azienda realizza durante il periodo di esercizio.\u00a0 Secondo tale definizione vengono considerati i ricavi di competenza conseguiti per l&#8217;attivit\u00e0 tipica svolta negli stabilimenti dell&#8217;impresa e indicati in polizza.\u00a0 Tale valore va utilizzato al netto di sconti e abbuoni concessi alla clientela.\u00a0 La scelta di questo valore \u00e8 dovuta alla necessit\u00e0 di definire in modo certo e immediato l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;impresa e di utilizzare un valore che esprima efficacemente la capacit\u00e0 di creare reddito di un&#8217;azienda. Riguardo al secondo elemento &#8211; il costo del venduto &#8211; che individua la somma assicurata, esso \u00e8 costituito da tutti quei costi il cui utilizzo \u00e8 strettamente legato alla produzione ed evidenziano i costi variabili al variare della produzione.<\/p>\n<p>In linea generale, trascurando le particolarit\u00e0 di ogni singola azienda, il costo del venduto \u00e8 definito in base alla riclassificazione del conto economico ed \u00e8 composto da:<\/p>\n<p>&#8211; rimanenze iniziali<\/p>\n<p>&#8211; (rimanenze finali a detrarre)<\/p>\n<p>&#8211; acquisti di materie prime<\/p>\n<p>&#8211; costo del lavoro d\u00ec produzione (salari operai, qualora essi possano essere posti in cassa integrazione; in caso contrario tale costo diventa fisso e quindi non va detratto)<\/p>\n<p>&#8211; costi industriali (consumi di energia)<\/p>\n<p>A tali valori \u00e8 possibile aggiungere i costi di vendita &#8216;(detti anche costi commerciali) il cui ammontare utilizzato nel processo produttivo varia al variare del volume della quantit\u00e0 prodotta.\u00a0 Tali costi sono individuati dal costo del trasporto per consegne e dalle provvigioni agli agenti.<\/p>\n<p>Su tale base la somma assicurata appare definita come segue:<\/p>\n<p>SOMMA ASSICURATA = FATTURATO &#8211; COSTO DEL VENDUTO<\/p>\n<p>Il valore risultante dalla differenza \u00e8 definito con il termine margine di contribuzione; a tale importo vanno eventualmente sottratti i costi di vendita, se chiaramente determinati e se cessano al cessare della produzione ( potrebbero invece proseguire nel caso in cui si continui a vendere le scorte pur in mancanza di produzione).<\/p>\n<p>f) <strong><u>Applicazioni assicurative<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Occorre ora fare il punto relativamente a quanto si \u00e8 detto in riferimento alle nostre esigenze di carattere assicurativo.<\/p>\n<p>La prima cosa da studiare \u00e8 la classificazione dell&#8217;azienda e cio\u00e8 la sua appartenenza al settore di servizi piuttosto che al settore di produzione, soprattutto per i riflessi che pu\u00f2 avere l&#8217;esistenza e la contabilit\u00e0 di magazzino.<\/p>\n<p>Il secondo passo da effettuare \u00e8 lo studio economico-finanziario dell&#8217;azienda: si dovr\u00e0 riclassificare il bilancio, scindere chiaramente la sua gestione tipica dalla gestione finanziaria e straordinaria che nulla ha a che fare con un eventuale danno al magazzino o agli impianti di produzione ( eliminando quindi dal conto profitti e perdite le plusvalenze e ricavi da gestione finanziaria o straordinaria) e procedere poi alla determinazione degli indici e alla determinazione della somma assicurata.<\/p>\n<p>Analisi del bilancio: da quanto si \u00e8 detto finora risulta chiaro:<\/p>\n<p>&#8211; la necessit\u00e0 di analizzare il bilancio degli ultimi 3 anni;<\/p>\n<p>&#8211; la necessit\u00e0 di distinguere l&#8217;attivit\u00e0 tipica da quella straordinaria;<\/p>\n<p>&#8211; le necessit\u00e0 di distinguere la tipologia dell&#8217;industria ( se di servizi o di produzione);<\/p>\n<p>&#8211; la necessit\u00e0 di procedere alla riclassificazione del bilancio;<\/p>\n<p>&#8211; la necessit\u00e0 di considerare gli indici di\u00a0\u00a0 bilancio e di poterli confrontare.<\/p>\n<p>L&#8217;obiettivo essendo quello di conoscere al meglio l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;industria da assicurare, \u00e8 opportuno procedere secondo le seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<p>&#8211; analizzare presso la Camera di commercio locale o tramite Cerved (via Direzione) i bilanci,\u00a0 procedere alla riclassificazione e all&#8217;analisi degli indici preliminari di bilancio sotto riportati;<\/p>\n<p>&#8211; procedere all&#8217;offerta della proposta e all\u2019assicurazione solamente nel caso in cui l&#8217;analisi preliminari degli indici sia soddisfacente;<\/p>\n<p>&#8211; in caso contrario occorrer\u00e0 la valutazione di tutti gli indici di bilancio nonch\u00e9 ulteriori ragguagli e approfondimenti.<\/p>\n<p>Indici di bilancio preliminari da valutare :<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 risultato netto<\/p>\n<p>1- \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Indice di redditivit\u00e0 delle vendite<\/strong>: \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ricavi netti di vendita<\/p>\n<p>Un valore intorno al 10% \u00e8 ideale; la diminuzione dell&#8217;indice nel corso degli ultimi tre anni fornisce un segnale negativo relativamente alla gestione aziendale nel suo complesso.<\/p>\n<p>2 &#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Indice di redditivit\u00e0 del capitale investito (ROI)<\/strong><\/p>\n<p>risultato operativo<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (%)<\/p>\n<p>\u00a0capitale investito<\/p>\n<p>In genere un valore intorno al 15% &#8211; 18% esprime un segnale positivo.<\/p>\n<p>3 &#8211;\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<strong>Indice del costo di indebitamento (CI)<\/strong><\/p>\n<p>oneri finanziari<\/p>\n<p>\u00a0 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (%)<\/p>\n<p>mezzi di terzi<\/p>\n<p>Se ROI\u00a0\u00a0 &gt;\u00a0 CI allora l&#8217;azienda riesce a coprire il costo dell&#8217;indebitamento attraverso\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0\u00a0 sua\u00a0\u00a0 capacit\u00e0\u00a0\u00a0\u00a0 di creare ricchezza.<\/p>\n<p>4 &#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Rapporto di indebitamento (RI)<\/strong><\/p>\n<p>capitale di terzi<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>capitale proprio<\/p>\n<p>Un valore dell&#8217;indice pari o\u00a0 minore di tre esprime un segnale positivo<\/p>\n<h2><strong>L&#8217;ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI D&#8217;INTERRUZIONE D&#8217;ESERCIZIO NELLO SPECIFICO CONTESTO DEI RISCHI TECNOLOGICI<\/strong><\/h2>\n<p>Nel quadro generale disegnato per lo svolgimento di questo corso, l&#8217;argomento &#8220;interruzione d&#8217;esercizio&#8221; viene, nel suo insieme, considerato come parte del capitolo dei &#8220;rischi tecnologici&#8221;.<\/p>\n<p>Questa scelta ha consentito di introdurre il tema nel programma generale, assegnandogli quel carattere di particolarit\u00e0 e specializzazione che certamente gli compete . Ricordiamo come,\u00a0 gi\u00e0 ai primordi della sua storia, i cultori di questa disciplina ne avessero rivendicato l&#8217;autonomia rivelando, nel contempo, un carattere importante di questa branca dell&#8217;assicurazione: la sua sostanziale indipendenza rispetto alla causale di danno che ne determina l&#8217;operativit\u00e0 (incendio, guasto macchina, ecc.). Questa particolare connotazione del ramo ebbe riflessi anche sulla composizione ed attivit\u00e0 dei &#8220;gruppi di lavoro&#8221; nell&#8217;ambito della Sezione Tecnica in sede A.N.I.A., cosicch\u00e9, per molti anni, operarono due gruppi distinti per incendio e guasti macchine.<\/p>\n<p>Solo recentemente, ed a noi sembra con giusta motivazione, i due gruppi sono confluiti in un unico organismo che si occupa di entrambe le causali di danno. Poich\u00e9, tuttavia, l&#8217;argomento a noi assegnato si inserisce nel contesto di un corso dedicato ai &#8220;rischi tecnologici&#8221; ed in relazione alla nostra attivit\u00e0 e specializzazione, riteniamo giusto dedicare una parte di questa trattazione ai connotati specifici dei rischi d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio di natura propriamente tecnologica.<\/p>\n<p>Rientrano in questa categoria l&#8217;interruzione d&#8217;esercizio a seguito di &#8220;guasti macchine&#8221;, quella collegata a coperture &#8220;elettroniche&#8221; ed, infine, le garanzie denominate A.L.O.P. (Advance Loss of\u00a0 Profits). Queste ultime costituiranno oggetto della parte conclusiva del programma assegnatoci.Come accennato precedentemente, l&#8217;impianto fondamentale della polizza &#8220;interruzione d&#8217;esercizio&#8221; non varia in funzione della causale di danno; esistono per altro delle particolarit\u00e0 proprie delle coperture prestate in tema di &#8220;rischi tecnologici&#8221; ed \u00e8 proprio su queste che intendiamo soffermarci.<\/p>\n<p><strong>Aspetti assuntivi\/Guasti macchine<\/strong><\/p>\n<p>E&#8217; questo il profilo di pi\u00f9 netta differenziazione rispetto ai rischi d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio con causale incendio.<\/p>\n<p>La diversit\u00e0 dei punti di vista e delle modalit\u00e0 di analisi del rischio si manifesta sia nella fase di acquisizione delle informazioni tecniche (di norma per mezzo di sopralluogo) sia in quella di quotazione del rischio.<\/p>\n<p>La premessa generale \u00e8 data dalla diversa articolazione del quadro tecnico-assicurativo di riferimento che, nel caso dell&#8217;interruzione da guasto, \u00e8 riferito all&#8217;ipotesi di forzata interruzione di una o pi\u00f9 unit\u00e0 di macchinario e\/o impianto. La mancanza di esposizioni a carattere catastrofale (incendio, eventi naturali, socio-politici) determina una situazione di rischio assai pi\u00f9 circostanziata e misurabile. Poich\u00e9 l&#8217;ipotesi di assicurazione di un solo impianto o macchinario \u00e8 assai rara, l&#8217;assicuratore si trover\u00e0, di norma, in presenza di una o pi\u00f9 catene di montaggio con pluralit\u00e0 di macchinari per la produzione, nonch\u00e9 di un certo numero di impianti dedicati ai servizi generali (energia, vapore, acqua, gas, aria compressa, ecc.). Ne deriva la necessit\u00e0 di addentrarsi, con ampiezza di dettaglio, nella struttura e composizione del processo produttivo identificandone le strozzature o &#8220;colli di bottiglia&#8221;, l&#8217;importanza relativa dei vari componenti riferiti alla produzione ed al fatturato (&#8220;incidenza&#8221;), l&#8217;esistenza di \u201criserve\u201d installate o comunque disponibili ed, infine, il tempo presumibilmente necessario alla riparazione e\/o al rimpiazzo dei principali elementi di rischio (\u201cfattore d&#8217;interruzione\u201d). Come e pi\u00f9 ancora che per la causale incendio, risultano significativi gli aspetti attinenti il livello generale e specifico di manutenzione, l&#8217;esistenza di programmi preventivi per determinate categorie di macchinari ed impianti, la disponibilit\u00e0 di parti di ricambio, la presenza di risorse interne per effettuare riparazioni d&#8217;emergenza, nonch\u00e9 le caratteristiche\u00a0 specifiche dei principali componenti a rischio quali et\u00e0, costruzione, stato d&#8217;uso, provenienza, caratteristiche di prototipo, ecc. Come accennato precedentemente, l&#8217;acquisizione di questi elementi nonch\u00e9 della fondamentale &#8220;impressione generale di rischio&#8221; non pu\u00f2 che ottenersi mediante sopralluogo.<\/p>\n<p>La procedura pi\u00f9 razionale e proficua segue, generalmente, lo schema seguente:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>analisi a tavolino con l&#8217;ausilio di documentazione tecnica<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>ispezione in stabilimento<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Di grande aiuto sar\u00e0 la collaborazione &#8220;in loco&#8221; di un soggetto tecnico con conoscenza approfondita dei processi produttivi, dell&#8217;articolazione impiantistica e delle procedure interne in tema di manutenzione e prevenzione.<\/p>\n<p>Il punto di partenza pi\u00f9 utile \u00e8 rappresentato dall&#8217;analisi congiunta dello &#8220;schema di flusso&#8221; <strong>(&#8220;diagram-flow chart&#8221;<\/strong>) con l&#8217;identificazione delle percentuali di incidenza delle diverse linee produttive, dei prevedibili fattori di interruzione, dell&#8217;esistenza e rilevanza delle riserve installate o comunque disponibili.<\/p>\n<p>Anche in tema di &#8220;servizi generali&#8221;, una disamina preliminare con documentazione tecnica di supporto risulter\u00e0 preziosa. Per il capitolo &#8220;energia&#8221;, spesso determinante, si proceder\u00e0 ad un esame dello &#8220;<strong>schema elettrico unifilare<\/strong>&#8221; relativo alle potenze installate ed alle reti di distribuzione e trasformazione, decisivo per l&#8217;apprezzamento del relativo rischio d&#8217;interruzione e degli eventuali margini di riserva. Di importanza non trascurabile \u00e8 l&#8217;analisi delle tipologie di prodotto con particolare riferimento alla possibilit\u00e0 di continuare l&#8217;attivit\u00e0, in tutto o in parte, mediante lavorazioni presso terzi nonch\u00e9 di acquistare all&#8217;esterno prodotti finiti e\/o semilavorati a costi supplementari noti. L&#8217;analisi &#8220;sul campo&#8221; verr\u00e0 completata con le informazioni relative ai livelli di magazzino mediamente disponibili, all&#8217;eventuale carattere di &#8220;stagionalit\u00e0&#8221; delle produzioni nonch\u00e9 di ogni\u00a0 altro dato relativo a circostanze che possano mitigare od aggravare le conseguenze di un&#8217;interruzione forzata dell&#8217;attivit\u00e0. Ai fini di una pi\u00f9 chiara e diretta comprensione dei contenuti di questa fondamentale attivit\u00e0 di analisi del rischio d&#8217;interruzione conseguente a &#8220;guasti macchine&#8221;, riteniamo utile incorporare nella nostra trattazione un esempio di rapporto d&#8217;ispezione riferito ad un impianto relativamente semplice (centrale di cogenerazione).\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Rapporto di ispezione<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><u>Sopralluogo presso stabilimento<\/u>\u00a0\u00a0\u00a0 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/p>\n<p>Persone incontrate:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ing&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0\u00a0 servizi tecnici<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Geom&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201c\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201c<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Sig&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0\u00a0 amministrazione<\/p>\n<p>a) <u>Informazioni generali<\/u><\/p>\n<p>La Societ\u00e0 \u00e8 proprietaria di uno stabilimento per la produzione di prodotti chimici ubicato nel Nord Italia, nel quale sono impiegate 600 persone.<\/p>\n<p>b) <u>Scopo della visita<\/u><\/p>\n<p>Avvalendosi delle agevolazioni di legge in tema di risparmio e liberalizzazione dell&#8217;energia elettrica, la Societ\u00e0 ha deciso di realizzare un impianto di cogenerazione, di capacit\u00e0 tale da poter alimentare tutte le utenze elettriche dello stabilimento, cedendo il supero all&#8217;ENEL.<\/p>\n<p>Per questo impianto \u00e8 richiesta una polizza guasto macchine e danni indiretti.<\/p>\n<p>c) <u>Condizioni ambientali assunte per il progetto<\/u><\/p>\n<p>Altezza: 190 m slm<\/p>\n<p>Portanza terreno: 1,5 Kg\/m2 (non necessita di palificazioni o altre opere di consolidamento)<\/p>\n<p>Zona non sismica<\/p>\n<p>Temperatura massima: 30\u00b0 C<\/p>\n<p>Temperatura minima: &#8211; 20\u00b0 C<\/p>\n<p>Carico neve: 90 Kg\/m2 (valori normali)<\/p>\n<p>Spinta vento: 80 Kg\/m2 (valori normali)<\/p>\n<p>d) <u>Descrizione dell&#8217;impianto<\/u><\/p>\n<p>L&#8217;impianto \u00e8 installato in un&#8217;area poco distante (200 m) dallo stabilimento, ad una quota pi\u00f9 bassa dello stesso.<\/p>\n<p>I collegamenti con lo stabilimento sono realizzati tramite tubazioni su pipe rack per i fluidi ed in cavidotti interrati per le linee elettriche.\u00a0 I collegamenti fanno parte dell&#8217;impianto, cos\u00ec come l&#8217;allacciamento alla cabina di scambio con l\u2019ENEL e alla sottostazione a 15KV dello stabilimento.<\/p>\n<p>L&#8217;impianto \u00e8 costituito da una centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda (da utilizzare nello stabilimento esistente), installata all&#8217;aperto.<\/p>\n<p>L&#8217;energia elettrica \u00e8 prodotta da un gruppo turboalternatore.<\/p>\n<p>L&#8217;acqua calda ed il vapore sono generati da una caldaia di ricupero, senza bruciatore, che funziona come scambiatore di calore, utilizzando i fumi di scarico del turbogruppo.<\/p>\n<p>Le apparecchiatura principali sono le seguenti:<\/p>\n<p>1) Turbina a gas, di costruzione&#8230;&#8230;&#8230;. del tipo a combustione interna, alimentata a gas metano, potenza ai morsetti del generatore 21 MW, accoppiamento diretto all&#8217;alternatore, costituita principalmente da:<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; compressore gas metano di tipo assiale a 16 stadi, rapporto di compressione 20:1<\/p>\n<p>\u00a0 &#8211;\u00a0 camere di combustione di tipo anulare 30 bruciatori, 2 candele di ignizione<\/p>\n<p>\u00a0 &#8211;\u00a0 turbina ad azione\/reazione a due corpi<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 alta pressione: 2 stadi<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 bassa pressione: 6 stadi<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 &#8211; velocit\u00e0: 3000 giri\/I.&#8217;<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Incidenza: 100%<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Riserva:\u00a0\u00a0\u00a0 0<\/p>\n<p>2) Alternatore, di costruzione&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 potenza max.:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 28,4 MVA<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 fattore di potenza:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 0,8<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 tensione iniziale:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 11,5 KV<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 frequenza:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 50 Hz<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 velocit\u00e0:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3000 giri\/I&#8217;<\/p>\n<p>E&#8217; del tipo a due poli, raffreddato ad aria\/acqua in circuito chiuso, collegamento a stella, sistema di eccitazione brushless con regolatore di tensione automatico.<\/p>\n<p>Incidenza: 100%<\/p>\n<p>Riserva:\u00a0\u00a0\u00a0 0<\/p>\n<p><strong>Nota<\/strong> &#8211; Turbina ed alternatore sono montati entro una cabina insonorizzante a pannelli smontabili; la cabina ha anche la funzione di protezione dagli agenti atmosferici.<\/p>\n<p>3) N\u00b0 1 trasformatore trifase, isolamenti in olio minerale, raffreddamento aria naturale, costruzione&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/p>\n<p>potenza max. : 28,4 MVA<\/p>\n<p>tensione max.: 17,5 KV<\/p>\n<p>rapporto di trasformazione: 15\/11,5 KV<\/p>\n<p>Il trasformatore ha la funzione di contenere la potenza di corto circuito del generatore entro i limiti di dimensionamento delle apparecchiature esistenti sulla rete 15 KV delle stabilimento e di controllare le interazioni tra generatore e rete di stabilimento.<\/p>\n<p>Incidenza: 100%<\/p>\n<p>Riserva:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 0<\/p>\n<p>N\u00b0 1 trasformatore trifase per l&#8217;alimentazione dei servizi ausiliari della centrale;<\/p>\n<p>potenza max.: 1000 KVA<\/p>\n<p>rapporto di trasformazione: 15\/0,4 KV tensione massima: 17,5 KV<\/p>\n<p>Incidenza: 100%<\/p>\n<p>Riserva:\u00a0\u00a0\u00a0 0<\/p>\n<p>4) Caldaia di ricupero.<\/p>\n<p>E&#8217; del tipo a circolazione forzata flusso dei fumi in verticale, con surriscaldatore finale, avente le seguenti caratteristiche:<\/p>\n<p>portata vapore: 38 t\/h<\/p>\n<p>temperatura:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 317 C\u00b0<\/p>\n<p>pressione : \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a028 bar<\/p>\n<p>temperatura fumi in ingresso: circa 500 C\u00b0<\/p>\n<p>superficie totale:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 13.575 m2.<\/p>\n<p>La caldaia \u00e8 dotata di un camino di circa 2,5 m di diametro ed altezza di 30 metri.<\/p>\n<p>Tutti i tubi della caldaia sono del tipo senza saldatura (minor rischio di cedimenti).<\/p>\n<p>Materiali e progettazione in accordo alle norme ed alle caratteristiche ambientali assunte per il progetto.<\/p>\n<p>Incidenza: 100%<\/p>\n<p>Riserva:\u00a0\u00a0\u00a0 0<\/p>\n<p>5) Sistema di controllo<\/p>\n<p>Il controllo e la supervisione della centrale sono effettuati in modo automatico dalla sala di controllo dello Stabilimento.<\/p>\n<p>Incidenza: 100%<\/p>\n<p>Riserva:\u00a0\u00a0\u00a0 0<\/p>\n<p>6) Impianto di terra<\/p>\n<p>E&#8217; centralizzato, realizzato con maglie di rame interrate.<\/p>\n<p>Le apparecchiatura di controllo e strumentazione elettronica hanno una terra separata.<\/p>\n<p>7) Sistemi di sicurezza del ciclo<\/p>\n<p>Prevedono i seguenti blocchi, in funzione di condizioni operative stabilite dai costruttori, tra loro interagenti:<\/p>\n<p>&#8211; blocco totale dell&#8217;unit\u00e0 di cogenerazione<\/p>\n<p>&#8211; blocco turbina a gas<\/p>\n<p>&#8211; blocco caldaia<\/p>\n<p>&#8211; blocco alternatore ed impianto elettrico<\/p>\n<p>&#8211; blocco ausiliari.<\/p>\n<p>8) Valore dell&#8217;impianto da assicurare<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; turbina ed ausiliari\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 18.866<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; alternatore\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2.264<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; caldaia\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.522<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; trasformatori\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 503<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; montaggio ed avviamento\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.750<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; altri costi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 20<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Totale\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 28.925 Milioni (le opere civili sono escluse).<\/p>\n<p><u>Considerazioni<\/u><\/p>\n<p>La centrale \u00e8 stata realizzata dal Consorzio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 di tutte le norme e cautele progettuali che sono imposte dalla realizzazione di un progetto di notevole rilevanza tecnica, vi sono alcuni elementi che destano perplessit\u00e0:<\/p>\n<p>&#8211; la realizzazione dell&#8217;opera, completamente all&#8217;aperto, in una zona dove il clima non \u00e8 mite: esiste, effettivo, il pericolo di formazioni di ghiaccio che potrebbero provocare blocchi inattesi, soprattutto di valvole, con conseguenti non previste interferenze sul sistema di controllo e sicurezza progettato.<\/p>\n<p>Inoltre, anche se l&#8217;impianto \u00e8 provvisto di rete di terra e sistemi di protezione dal fulmine, l&#8217;esposizione diretta delle apparecchiatura alle intemperie aggrava il rischio.<\/p>\n<p>Altri punti:<\/p>\n<p>&#8211; la centrale \u00e8 completamente automatizzata, nessun presidio \u00e8 previsto;<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;impianto \u00e8 utilizzato in modo intensivo: 8000 ore\/anno (92% delle ore annuali disponibili).<\/p>\n<p>Vi sono per contro aspetti positivi da considerare:<\/p>\n<p>&#8211; una progettazione che ha previsto spazi ampi e facilitazioni per le manovre (anche in emergenza) e per le operazioni di manutenzione ed ispezione;<\/p>\n<p>&#8211; il gruppo turbina, che gira ad una velocit\u00e0 di 3000 giri\/1<sup>1<\/sup> presenta, oltre al vantaggio di ridurre i problemi di sollecitazione e vibrazione che sono indotti nei turbogas normalmente impiegati nelle industrie e dalle maggiori velocit\u00e0 (in genere da 2 a 3 volte), anche quello di avere un accoppiamento diretto con l\u2019alternatore, evitando cos\u00ec un organo potenzialmente pericoloso, quale il riduttore;<\/p>\n<p>&#8211; una caldaia a tubi d&#8217;acqua, senza bruciatori, che svolge la funzione di scambiatore di calore, lavorando ad un regime di pressione e temperatura non particolarmente elevato.<\/p>\n<p>&#8211; la presenza, continua, di una squadra di manutenzione ed intervento, che \u00e8 quella dello stabilimento, e che opera normalmente su impianti complessi quali quelli per la produzione di prodotti chimici.<\/p>\n<p>d) <u>Danni indiretti<\/u><\/p>\n<p>L&#8217;energia prodotta dalla centrale \u00e8 per la maggior parte destinata ai consumi dello stabilimento.<\/p>\n<p>La quota eccedente viene venduta all&#8217;ENEL, con cui la Societ\u00e0&#8230;&#8230;&#8230;. ha stipulato un contratto di soccorso\/scambio.<\/p>\n<p>La somma annua da assicurare corrisponde quindi ai maggiori costi che la Societ\u00e0 dovrebbe sostenere, in caso di fermo della Centrale, per l&#8217;acquisto di energia elettrica direttamente dall&#8217;ENEL pi\u00f9 il mancato introito dell&#8217;energia non venduta al netto, dei costi relativi all&#8217;autoproduzione di energia. 1 parametri per definire la somma da assicurare sono i seguenti:<\/p>\n<p>1) produzione: 21Mw\/h di cui:<\/p>\n<p>\u00a0 &#8211; autoproduzione:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 14700 kW\/h<\/p>\n<p>\u00a0 &#8211; vendita all&#8217;ENEL\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 6300 kWh<\/p>\n<p>2) prezzi di acquisto dall&#8217;ENEL:<\/p>\n<p>\u00a0Lit\/Kw 32760fisse per la potenza impegnata(14700Kw)<\/p>\n<p>\u00a0Lit\/Kwh 167,8 per l&#8217;energia elettrica da acquistare ( 14700 Kwh<\/p>\n<p>3) costo evitato:<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0 Lit\/Kwh 37 (in pratica il costo del metano)<\/p>\n<p>4) prezzi di vendita all\u2019ENEL:<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0 ore piene: Lit\/Kwh (135-37)<\/p>\n<p>\u00a0 ore vuote: Lit Kwh (37-37)<\/p>\n<p>per cui, ipotizzando che le ore produttive nell&#8217;anno siano 8000 e di avere 3600 ore piene\u00a0\u00a0 contro 4400 ore vuote, si ottiene:<\/p>\n<p>&#8211; spese fisse per potenza impegnata: 14700 x 32760 = 482 Mil.( a )<\/p>\n<p>&#8211; acquisto dall&#8217;ENEL: 14700 x 8000 x (1 67,8 &#8211; 3 7) = 15 3 82 Mil. ( b )<\/p>\n<p>&#8211; mancata vendita all&#8217;ENEL: 6300 x 3600 x (135 &#8211; 37) +6300 x 4400 x (37 -37 )<\/p>\n<p>\u00a0 = 2222 Mil. ( c)<\/p>\n<p>a+ b +c = 482(*) + 15382 + 2222 = 18086 Mil.<\/p>\n<p><em>L&#8217;importo (*) non va computato in quanto spesa fissa a fronte della Convenzione ENEL.<\/em><\/p>\n<p><em>La somma annua da assicurare risulta quindi: 18086 &#8211; 482 = 17604 Mil.<\/em><\/p>\n<p>e) Manutenzione<\/p>\n<p>La Societ\u00e0&#8230;&#8230;&#8230;.. ha in essere con&#8230;&#8230;&#8230;.. un accordo di assistenza e manutenzione preventiva per il gruppo turbo-alternatore che, tra i punti salienti, prevede: &#8211; manutenzione programmata<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 disponibilit\u00e0 ricambi per manutenzione preventiva e correttiva<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 intervento in emergenza entro 12 ore dalla chiamata<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 revisione generale presso i propri stabilimenti.<\/p>\n<p>La manutenzione del resto dell&#8217;impianto \u00e8 affidata al servizio tecnico dello Stabilimento.<\/p>\n<p>f) <u>Garanzie<\/u><\/p>\n<p>Le garanzie meccaniche e di funzionamento sono prestate dal fornitore per un anno di esercizio a partire dalla data di accettazione provvisoria.<\/p>\n<p>g) Calcolo di MPL\/Fattore di interruzione: 6 mesi.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0 La MPL corrisponde, quindi , alla met\u00e0 della somma di cui al precedente punto d).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>A completamento della panoramica relativa ai principali aspetti assuntivi, sar\u00e0 utile fornire qualche elemento riguardante il metodo usato dagli assicuratori per la quotazione dei rischi d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio da guasti macchine. Il criterio pi\u00f9 diffuso utilizzato dal mercato incendi \u00e8 quello di applicare al tasso di rischio relativo alla sezione &#8220;danni materiali&#8221; un fattore, cosiddetto &#8220;K&#8221;, che varia in funzione di determinati lineamenti assuntivi. Il metodo prevalente, e quello anche da noi utilizzato, per la tariffazione dei rischi con causale &#8220;guasti macchine&#8221; \u00e8 fondamentalmente diverso ed assai pi\u00f9 articolato. Sinteticamente esso consiste nell&#8217;attribuire a ciascun macchinario ed impianto un tasso-base contenuto nella tariffa\u00a0 aggiustandolo, caso per caso, in funzione dell&#8217; \u201cincidenza\u201d, dell&#8217;esistenza di &#8220;riserve installate&#8221; e del &#8220;fattore d&#8217;interruzione&#8221;,\u00a0 inteso come rapporto fra il tempo prevedibilmente necessario per la riparazione e\/o il rimpiazzo dell&#8217;ente danneggiato ed il periodo di indennizzo massimo di polizza.<\/p>\n<p>Un \u201cfattore unico\u201d viene utilizzato per riflettere la situazione generale di rischio in funzione dei numerosi elementi, soggettivi ed oggettivi, sopra indicati (parti di ricambio, et\u00e0, costruzione, stato d&#8217;uso, manutenzione, esperienza sinistri, ecc.). I singoli tassi cos\u00ec calcolati vengono sommati insieme ottenendo un \u201ctasso-base globale\u201d che, a sua volta, verr\u00e0 aggiustato in funzione della franchigia e del periodo di indennizzo massimo di polizza. Si tratta di un sistema di carattere empirico che, tuttavia, tende a riflettere correttamente le diverse componenti di rischio avvalendosi, in modo decisivo, dei contenuti del rapporto d&#8217;ispezione.<\/p>\n<p><strong>Aspetti contrattuali\/Guasti macchine<\/strong><\/p>\n<p>Come pi\u00f9\u00a0 volte accennato precedentemente , la polizza contro i danni d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio \u00e8, in larga misura, autonoma rispetto a quella di &#8220;riferimento&#8221; che copre i danni materiali diretti.<\/p>\n<p>Nel caso delle coperture in conseguenza di &#8220;guasti macchine&#8221;, tuttavia, alcune particolarit\u00e0 sono degne di nota. Innanzitutto va ricordato che la struttura della polizza di riferimento \u00e8 su base &#8220;all risks&#8221;.<\/p>\n<p>Per contro, la maggior parte delle coperture prestate dal mercato &#8220;incendi&#8221; sono &#8220;per rischi nominati&#8221; (&#8220;named perils&#8221;) anche se, specie negli ultimi anni, la forma &#8220;all risks&#8221; ha registrato un certo grado di sviluppo. Poich\u00e9 il presupposto di operativit\u00e0 della polizza &#8220;interruzione d&#8217;esercizio&#8221; \u00e8 collegato a quello della sottostante garanzia &#8220;danni materiali&#8221;, l&#8217;assicuratore non potr\u00e0 non tener conto di questo specifico connotato. La delimitazione della garanzia in tema di guasti macchine con riferimento alle esclusioni spiega, ad esempio, la presenza nella polizza contro i danni d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio della clausola di non operativit\u00e0 della garanzia nel caso di <strong><u>deterioramento di merci in lavorazione<\/u><\/strong>, esclusione di particolare rilevanza in talune attivit\u00e0 produttive nel comparto farmaceutico e chimico. Di qualche rilievo \u00e8 pure la prassi, sufficientemente diffusa, di indicare ,nel corpo della polizza &#8220;interruzione d&#8217;esercizio&#8221; , le <strong><u>percentuali d&#8217;incidenza<\/u><\/strong> dei principali macchinari ed impianti nonch\u00e9 l&#8217;esistenza di <strong><u>riserve installate e funzionanti<\/u><\/strong>. Sotto questo profilo esiste una tendenza a considerare tali i macchinari e gli impianti di riserva che possano essere messi in funzione entro i termini della franchigia temporale di polizza. Problematica assai interessante, sotto il profilo contrattuale, \u00e8 quella rappresentata dalla natura dei &#8220;<u>costi supplementari di lavorazione<\/u>&#8221; rispetto alle &#8220;<u>spese di salvataggio<\/u>&#8221; disciplinate dagli art. 1914 e 1915 del Codice Civile. Trattasi peraltro di questione che riguarda l&#8217;intero comparto dell&#8217;interruzione d&#8217;esercizio. La riflessione fondamentale \u00e8 collegata al chiaro riferimento dell&#8217;art. 1914 ai danni materiali e diretti . La dichiarata possibilit\u00e0, inoltre, che tali spese possano essere sostenute dall&#8217;assicurato &#8220;inconsideratamente&#8221; suggerisce un&#8217;ipotesi di imminenza di pericolo nella quale le possibili conseguenze dannose dell&#8217;evento sono, in tutto o in parte, imprevedibili. I &#8220;costi supplementari di lavorazione&#8221; al contrario riguardano specificatamente il danno d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio e, pertanto, si riferiscono ad un&#8217;ipotesi in cui il danno materiale si \u00e8 gi\u00e0 verificato determinando interruzione e\/o interferenza dell&#8217;attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Essi pertanto vengono necessariamente sostenuti &#8220;a ragion veduta&#8221; per mantenere l&#8217;attivit\u00e0 produttiva al pi\u00f9 alto livello possibile evitando, cos\u00ec, una perdita <u>misurabile<\/u> di fatturato e, quindi, di profitto lordo. Da\u00a0 ci\u00f2 il diverso regime delle due voci con applicabilit\u00e0 ai secondi del &#8220;limite di economicit\u00e0&#8221; nonch\u00e9 dei limiti posti dal periodo di indennizzo massimo.<\/p>\n<p><strong>Aspetti assuntivi\/Elettronica<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;argomento, nel suo insieme, viene trattato in una diversa sezione di questo corso.<\/p>\n<p>Tuttavia, sotto il profilo dell&#8217;interruzione d&#8217;esercizio, pu\u00f2 essere utile svolgere alcune considerazioni aggiuntive. Laddove le apparecchiature elettroniche siano dedicate allo svolgimento di attivit\u00e0 contabili e\/o amministrative, l&#8217;unica forma di garanzia normalmente ottenibile \u00e8 quella per i &#8220;maggiori costi di elaborazione&#8221;. La difficolt\u00e0 di stabilire un preciso e diretto rapporto di causa-effetto fra il danno materiale e le sue conseguenze indirette, nonch\u00e9 il problema di misurare correttamente la perdita, rendono incerta e rischiosa l&#8217;adozione di altri strumenti. Nel caso, invece, di elaboratori &#8220;on line&#8221;, che controllano processi produttivi, la situazione di rischio \u00e8 analoga a quella in tema di &#8220;guasti macchine&#8221;, salvo il diverso contenuto della polizza di riferimento. Nella pratica si incontrano soluzioni diverse, non di rado con elementi di sovrapposizione fra garanzie prestate nell&#8217;ambito di distinte classi di rischio (incendio, guasti macchine, elettronica). Di particolare interesse \u00e8 il caso di apparecchiature elettroniche usate per la prestazione di servizi (elaborazione per conto terzi, servizi telematici, apparecchiature elettro-medicali, ecc.) alle quali\u00a0 spesso si accompagnano garanzie &#8220;indirette&#8221; nella forma a &#8220;perdita di ricavi&#8221; <strong>(&#8220;loss of revenue&#8221;<\/strong>). Si tratta di un comparto divenuto assai ampio che determina la necessit\u00e0 di analisi complesse in conseguenza dell&#8217;articolazione e tecnologia delle reti\u00a0 informatiche e telematiche disponibili ai nostri giorni. Negli ultimi anni ha assunto particolare rilievo il servizio cosiddetto di <strong>&#8220;disaster recovery<\/strong>&#8221; che \u00e8 spesso accompagnato da specifiche coperture riconducibili all&#8217;oggetto della nostra trattazione.<\/p>\n<p>Sotto il profilo concettuale l&#8217;analisi di rischio ai fini della sua valutazione non differisce sostanzialmente da quella precedentemente descritta con riferimento alla causale &#8220;guasti macchine&#8221;. La particolare natura dei sistemi informatici, tuttavia, presuppone una definizione specialistica della loro architettura sia sotto il profilo delle configurazioni &#8220;hardware&#8221; sia sotto quello, non meno delicato, della utilizzazione e salvaguardia dei dati in forma di \u201carchivi e programmi\u201d. L&#8217;insieme di queste informazioni deve costantemente essere riferito al grado di concentrazione del rischio (spesso assai elevato in conseguenza della particolare natura e dimensione delle apparecchiature elettroniche) nonch\u00e9 dell&#8217;ampiezza della garanzia prestata con la polizza di riferimento. Un tema di notevole interesse per quanto riguarda il capitolo &#8220;elettronica e danni indiretti&#8221; \u00e8 quello relativo alle <strong>attivit\u00e0 bancarie e di finanza<\/strong>.<\/p>\n<p>L&#8217;informatizzazione delle attivit\u00e0 proprie di questi istituti ha subito una forte accelerazione determinando la pressoch\u00e9 totale dipendenza dei servizi dal sistema informatico. Tutte le principali funzioni (movimentazione dei conti correnti, fidi, governo dei flussi monetari, amministrazione\u00a0 dei mutui, titoli, comunicazioni alla Banca d&#8217;Italia) sono gestite mediante terminali collegati ad un grande sistema centrale <strong>(&#8220;main frame&#8221;)<\/strong> o con sistemi di P.C. di avanzata tecnologia. Ne consegue una generale difficolt\u00e0 di ricondurre questa complessa situazione ad una copertura d&#8217;interruzione d&#8217;esercizio anche limitata alle &#8220;maggiori spese&#8221;. La complessit\u00e0 dei sistemi utilizzati, infatti, rende assai difficoltoso od impossibile il reperimento di un centro esterno capace di operare in &#8220;service&#8221; per ovviare alla forzata indisponibilit\u00e0 delle risorse informatiche coinvolte nel sinistro. Pi\u00f9 realistico \u00e8 il ricorso a programmi di &#8220;disaster recovery&#8221; che consentono, a seguito di eventi dannosi che causino un&#8217;interruzione prolungata dell&#8217;attivit\u00e0 informatica, di utilizzare sistemi dedicati capaci di mantenere le cosiddette &#8220;funzioni vitali&#8221; nell&#8217;ambito di un&#8217;analisi di &#8220;<strong>risk management<\/strong>&#8220;. I contratti di &#8220;disaster recovery&#8221; prevedono, di norma, un <u>canone annuo<\/u> per l&#8217;accensione del servizio ed un costo giornaliero per l&#8217;utilizzazione del &#8220;back up&#8221; a seguito d&#8217;interruzione che abbia una certa durata minima (solitamente 7 giorni). Le coperture prestate dal mercato in tema di elettronica si riferiscono, appunto, al &#8220;costo supplementare giornaliero&#8221; sostenuto per mantenere le &#8220;funzioni vitali&#8221; a seguito di sinistro risarcibile con la polizza di riferimento e costituiscono un utile complemento assicurativo ai piani di &#8220;disaster recovery&#8221;.<\/p>\n<p><strong><em>Redazione a cura del Dott. Ugo Pino<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Riproduzione riservata \u00a9<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTRODUZIONE Nella\u00a0maggioranza dei casi in cui si verifichi un danno materiale che coinvolga un&#8217;attivit\u00e0 produttiva, industriale o commerciale, la propriet\u00e0 che abbia stipulato una polizza di assicurazione potr\u00e0 ottenere, date certe condizioni, un indennizzo con il quale provvedere al ripristino dei beni danneggiati. 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